Cassazione Civile, Ordinanza n. 32180/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e fondato, secondo l'Ufficio, su fatture relative a operazioni inesistenti e su elementi presuntivi desunti anche dai rapporti commerciali con altre società. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la CTR Sicilia ha confermato la pretesa, ritenendo infondata l'eccezione della società secondo cui, al momento della verifica e della notifica dell'avviso, essa sarebbe già stata cessata. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato che la società era già cessata quando fu eseguita la verifica e notificato l'accertamento; (2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, 116 c.p.c. e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse addossato alla contribuente l'onere della prova contraria senza prima verificare che l'Amministrazione avesse dimostrato l'inesistenza delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, sulla base del testo degli atti richiamati, non risultava la cancellazione della società dal registro delle imprese, ma solo la cessazione dell'attività e l'apertura della liquidazione: lo scioglimento non determina di per sé l'estinzione dell'ente, che continua a esistere sino alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: in tema di IVA, l'Ufficio può provare l'inesistenza delle operazioni anche per presunzioni semplici; se tali presunzioni sono gravi, precise e concordanti, l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni passa al contribuente. La doglianza mirava però, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese è il presupposto dell'estinzione; la sola cessazione dell'attività o apertura della liquidazione non estingue l'ente. Dopo la cancellazione, l'atto tributario non può essere notificato alla società estinta.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione opera solo per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi e non retroattivamente.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Il liquidatore può rispondere soltanto per autonoma responsabilità civilistica connessa alla carica, non come successore nei debiti tributari della società estinta.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa, ma se l'Amministrazione ne contesta la riferibilità a operazioni inesistenti può vincere tale apparenza documentale con prova contraria anche presuntiva.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento induttivo può fondarsi anche su presunzioni semplici per dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici per provare l'inesistenza delle operazioni e recuperare l'imposta indebitamente detratta.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
Le presunzioni sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti; la valutazione deve essere complessiva e non atomistica degli indizi.
Quando l'Ufficio fornisce una prova presuntiva idonea dell'inesistenza delle operazioni, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
Richiamato solo per la trattazione camerale sul progetto di relazione, senza rilievo decisivo sul merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto, all'accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese è il momento che determina l'estinzione dell'ente; la semplice cessazione dell'attività o lo stato di liquidazione non bastano a escludere la soggettività passiva tributaria.
- In tema di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente fornire prova contraria dell'effettività delle operazioni.
- La verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi deve essere compiuta in modo globale e non atomistico; in cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura del merito sotto la veste della violazione di legge.
- Il liquidatore non diviene successore nei debiti tributari della società estinta, ma può rispondere solo per una distinta responsabilità connessa alla propria condotta o alla carica rivestita.
- L'atto impositivo notificato alla società o al suo legale rappresentante dopo l'estinzione dell'ente è illegittimo solo se sia provata la cancellazione dal registro delle imprese; in mancanza di tale prova, la soggettività passiva permane.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32166/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32167/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32168/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32169/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32170/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2022 del 02/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →