Sentenza del 28/12/2018 n. 33568 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto regolarmente notificate e non impugnate quattro cartelle di pagamento. Ha contestato, in particolare, la validità delle notifiche per mancata comunicazione mediante raccomandata, l’incerta identificazione dei consegnatari, la notifica presso uno studio professionale anziché presso la sede sociale, la produzione in copia delle relate prive di attestazione di conformità e, infine, la prescrizione dei crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso, poiché la scadenza cadeva di domenica ed era quindi prorogata al primo giorno non festivo. Ha escluso l’applicabilità retroattiva dell’obbligo di invio della raccomandata informativa, introdotto nel 2006, poiché le cartelle erano state notificate anteriormente. Le censure relative alle relate e ai luoghi di notifica sono state dichiarate inammissibili per mancata trascrizione o specifica indicazione degli atti necessari al controllo, mentre il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile perché nuovo. Il motivo sulla conformità delle copie è stato ritenuto assorbito. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Se la scadenza di un termine processuale cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo; pertanto la notifica effettuata il lunedì era tempestiva.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. L’obbligo della comunicazione mediante raccomandata informativa, introdotto successivamente, non può essere applicato a notifiche anteriori alla modifica legislativa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Rileva per le notificazioni degli atti tributari, ma la disciplina aggiuntiva invocata dalla ricorrente non era applicabile ratione temporis alle notifiche oggetto di causa.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito nella L. n. 248 del 2006
Ha introdotto l’obbligo della comunicazione mediante raccomandata quando la consegna dell’atto avviene a persona diversa dal destinatario; tale innovazione opera solo per le notifiche successive alla sua entrata in vigore.
La notifica a una società può essere validamente effettuata presso la sede sociale anche nelle mani di una persona addetta alla ricezione degli atti. Se la sede è presso uno studio professionale, è sufficiente che la persona sia addetta allo studio, indipendentemente dalla sua dipendenza dalla società.
Art. 360, comma 3, c.p.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia vizi di una relata o di altri documenti deve trascriverne il contenuto essenziale e indicare con precisione dove siano reperibili nel fascicolo; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 20 e 28; art. 2719 c.c.
Le questioni relative all’efficacia probatoria e alla conformità delle copie delle relate non sono state esaminate nel merito, perché assorbite dal rigetto del primo motivo.
Art. 2948, n. 4, c.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20
La questione della prescrizione non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Se non risulta dedotta e trattata nei precedenti gradi di giudizio, il motivo è nuovo e quindi inammissibile.
Massime di principio
- La validità di un termine processuale va verificata considerando anche la proroga prevista quando la scadenza cade in un giorno festivo.
- Gli obblighi formali introdotti da una modifica legislativa sulle notifiche non si applicano retroattivamente alle notifiche eseguite prima della loro entrata in vigore.
- La notifica a una società presso la sede legale può essere valida anche se l’atto è ricevuto da un addetto allo studio professionale presso cui la sede è stabilita, senza necessità che tale persona sia dipendente della società.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una relata è illeggibile o irregolare: occorre trascriverla o indicare puntualmente il documento e il luogo in cui è reperibile.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, come la prescrizione, non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- La contestazione della notifica deve essere specifica e documentata per ciascun atto; eccezioni generiche o prive dei necessari riferimenti documentali rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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