Sentenza del 28/12/2018 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Obbligo del contradditorio - diritto di difesa del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica IVA relativa all'anno 2008. L'Ufficio aveva rilevato che il contribuente svolgeva sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, tra cui vendita di alimenti e tabacchi, giochi e partecipazioni a lotterie, senza compilare il quadro VG-sezione 3 e senza tenere una contabilità separata. In applicazione dell'articolo 19, comma 5, del DPR 633/1972, aveva quindi determinato al 66% la percentuale di detraibilità dell'IVA, recuperando 6.189 euro, oltre a interessi e sanzioni. Il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo di non aver potuto conoscere preventivamente i criteri utilizzati per il calcolo del pro-rata e per la determinazione delle sanzioni, né far valere le proprie ragioni sulla natura principale, autonoma oppure accessoria e sussidiaria delle attività esenti.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo violato il diritto del contribuente al contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, sostenendo che il contraddittorio fosse obbligatorio solo in determinate ipotesi e che, per i tributi armonizzati, la nullità richiedesse la dimostrazione concreta del risultato favorevole che il contribuente avrebbe ottenuto. Il giudice ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'opposizione del contribuente non fosse pretestuosa e che egli avesse individuato questioni concrete e rilevanti, relative alla qualificazione delle attività e al complesso calcolo del pro-rata, degli interessi e delle sanzioni. È stata quindi confermata la nullità dell'atto impositivo per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 19, comma 5, DPR 633/1972
La percentuale di detrazione IVA è stata determinata dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del DPR 633/1972.
La norma disciplina la detrazione dell'IVA quando il soggetto effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni esenti, consentendo il calcolo proporzionale mediante il pro-rata.
Sentenze della Corte di cassazione n. 27421/2018 e Sezioni Unite n. 24823/2015
Per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio è generale e l'atto impositivo è nullo purché il contribuente indichi in concreto e in maniera specifica le ragioni che avrebbe potuto far valere e l'opposizione non sia meramente pretestuosa.
La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'atto relativo a tributi armonizzati, come l'IVA, quando il contribuente dimostri di avere argomenti difensivi concreti e non meramente astratti o dilatori. Non è però necessario dimostrare in anticipo che tali argomenti avrebbero certamente determinato un esito favorevole.
Articolo 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 472/1997
L'Ufficio aveva richiamato le disposizioni in materia di progressione delle sanzioni e di cumulo.
Le disposizioni riguardano la determinazione delle sanzioni in presenza di più violazioni, inclusa la relazione tra indebita detrazione e infedele dichiarazione. Nel caso concreto, la questione sanzionatoria è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura relativa al contraddittorio.
Massime di principio
- Per gli accertamenti IVA, in quanto tributo armonizzato, il contribuente deve poter conoscere preventivamente gli elementi essenziali della pretesa quando il contraddittorio endoprocedimentale è necessario per consentirgli una difesa effettiva.
- Per ottenere l'annullamento dell'atto non basta lamentare genericamente la mancata partecipazione al procedimento: occorre indicare questioni concrete, pertinenti e potenzialmente rilevanti che sarebbero state sottoposte all'Ufficio.
- La concretezza delle ragioni difensive non coincide con la loro fondatezza: il giudice non deve stabilire a posteriori che il contribuente avrebbe sicuramente vinto il contraddittorio, ma solo verificare che le argomentazioni non siano manifestamente pretestuose o cervellotiche.
- Quando la pretesa dipende da calcoli complessi, come il pro-rata IVA, dalla qualificazione di attività principali o accessorie e dalla determinazione di interessi e sanzioni, la preventiva interlocuzione con il contribuente assume particolare rilievo.
- L'assenza di una preventiva spiegazione dei criteri utilizzati dall'Amministrazione può ledere il diritto di difesa, soprattutto se impedisce al contribuente di valutare tempestivamente una contestazione, una mediazione o una definizione amministrativa.
- In casi analoghi è opportuno indicare nel ricorso quali dati, documenti, qualificazioni economiche o criteri di calcolo sarebbero stati sottoposti all'Ufficio e in che modo avrebbero potuto incidere sulla pretesa.
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