Sentenza del 28/12/2018 n. 33564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni per complessivi Euro 96.698,88 in materia di lavoro sommerso o lavoratori non registrati. In Cassazione ha dedotto, principalmente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che le sanzioni non avevano natura tributaria e che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, la controversia spettava al giudice ordinario. Il secondo motivo riguardava un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che le sanzioni per lavoro irregolare avessero una funzione esclusivamente repressiva e di emersione del lavoro sommerso, non tributaria. Pertanto, la controversia non rientrava nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, anche se le sanzioni erano state irrogate da un ufficio finanziario. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti davanti a tale giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002
Disciplina le sanzioni relative all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria. Le sanzioni previste sono state qualificate dalla Cassazione come non tributarie, perché finalizzate a contrastare e far emergere il lavoro irregolare.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1
La norma attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari.
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui estendeva la giurisdizione tributaria a sanzioni prive di natura tributaria, attribuendola soltanto sulla base della natura finanziaria dell'organo sanzionatore.
Costituzione, art. 102, comma 2
La disciplina che attribuiva al giudice tributario controversie estranee alla materia tributaria è stata ritenuta lesiva del divieto di istituire giudici speciali al di fuori dei casi previsti dalla Costituzione.
Costituzione, Sesta disposizione transitoria
La Corte costituzionale ha richiamato questa disposizione per escludere la legittimità della creazione, mediante ampliamento legislativo della giurisdizione tributaria, di un nuovo giudice speciale.
Corte costituzionale, sentenza n. 130 del 2008
La giurisdizione tributaria non può fondarsi sulla sola natura finanziaria dell'organo che irroga la sanzione, quando il rapporto sostanziale non ha natura tributaria.
La pronuncia ha imposto di distinguere tra sanzioni tributarie e sanzioni amministrative non tributarie, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario per queste ultime.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, convertito nella L. n. 248 del 2006
Ha modificato la disciplina delle sanzioni in materia di lavoro sommerso e ha inciso sulla competenza amministrativa, senza trasformare tali sanzioni in sanzioni tributarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a)
Consente la rimessione della causa al giudice di primo grado nei casi di declinatoria della competenza, ma la questione è stata superata dalla riconduzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15846 del 2009
Ha stabilito che le sanzioni per lavoratori non registrati o lavoro sommerso non hanno natura tributaria, avendo la funzione di reprimere il lavoro irregolare e favorirne l'emersione.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale della sanzione e del rapporto cui essa si riferisce, non semplicemente in base all'ufficio pubblico che ha emesso l'atto.
- Le sanzioni amministrative collegate al lavoro sommerso o alla mancata registrazione dei lavoratori, anche se irrogate da un ufficio finanziario, sono normalmente devolute al giudice ordinario quando perseguono finalità di contrasto al lavoro irregolare e non di imposizione fiscale.
- Una declaratoria di incostituzionalità sulla giurisdizione può essere applicata ai giudizi ancora pendenti, purché sulla questione non si sia formato un giudicato.
- Quando viene accertato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, la sentenza deve essere cassata e le parti devono essere rimesse davanti al giudice ordinario competente; la Cassazione non decide necessariamente il merito della sanzione.
- La qualificazione dell'atto come sanzionatorio non è sufficiente per stabilire la giurisdizione: occorre verificare la finalità della sanzione, la norma violata e la natura del rapporto sottostante.
- Il trasferimento della competenza amministrativa da un ufficio finanziario alla Direzione Provinciale del Lavoro non determina, da solo, la natura tributaria o non tributaria della sanzione; la giurisdizione dipende dalla disciplina sostanziale applicabile.
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