Sentenza del 28/12/2018 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Sentenza di condanna - Liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa - Illegittimità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale è stata ritenuta illegittima. Alla sentenza doveva applicarsi l’imposta in misura fissa, poiché gli effetti restitutori erano conseguenza del ripristino della situazione precedente e non costituivano un autonomo trasferimento imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza di condanna. Secondo il ricorrente, la decisione rientrava nell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, che prevede l’imposta in misura fissa per le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, anche quando dispongono la restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto. La sentenza determinava infatti il mero ripristino della situazione patrimoniale originaria, senza un trasferimento di ricchezza o una nuova manifestazione di capacità contributiva.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986
atti dell’Autorità Giudiziaria, in materia di controversie civili, "che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o di beni, o la risoluzione di un contratto"
La norma impone l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle sentenze che eliminano o risolvono un precedente atto o rapporto, anche se prevedono restituzioni, quando tali restituzioni servono soltanto a ricostituire la situazione patrimoniale originaria.
D.P.R. 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro
La tassazione proporzionale presuppone un effetto economicamente rilevante, quale un trasferimento o una nuova capacità contributiva. Non è invece giustificata quando la pronuncia produce esclusivamente il ripristino della situazione precedente.
Massime di principio
- Quando una sentenza dichiara la nullità, pronuncia l’annullamento o risolve un contratto e dispone restituzioni, occorre verificare se le restituzioni abbiano natura meramente ripristinatoria.
- Se la pronuncia elimina gli effetti di un precedente atto senza realizzare un nuovo trasferimento patrimoniale, l’imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, non proporzionale.
- La sola condanna alla restituzione di denaro o beni non comporta automaticamente l’imposta proporzionale: è decisiva la funzione della restituzione e l’eventuale presenza di una nuova manifestazione di capacità contributiva.
- In situazioni analoghe bisogna distinguere tra restituzione volta a ricostituire la situazione originaria e attribuzione patrimoniale autonoma; solo quest’ultima può giustificare, in linea generale, la tassazione proporzionale.
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