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Sentenza

Sentenza del 28/12/2018 n. 33563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2003, deducendo vizi della notifica del ruolo e della cartella, asserendo che il plico raccomandato contenesse soltanto le prime due pagine dell'atto, contestando l'assenza di sottoscrizione della cartella e del ruolo e lamentando il difetto di motivazione, in particolare per la mancata indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario e per l'impossibilità di verificare gli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale di Equitalia, ritenendo non dimostrata e comunque non decisiva la richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, stabilendo che il contribuente poteva contestare al concessionario anche i vizi del ruolo e della pretesa impositiva; spettava al concessionario, se non voleva rispondere dell'esito della lite, chiamare in causa l'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi relativi ai vizi del ruolo e all'omessa pronuncia su tali questioni. È stato rigettato il motivo sulla presunta incompletezza del plico, poiché la consegna della raccomandata fa presumere la conoscenza dell'atto e il destinatario non aveva provato che mancassero pagine. È stato inoltre rigettato il motivo sul difetto di motivazione, poiché gli obblighi motivazionali del concessionario sono quelli specificamente previsti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 39

    Nelle cause attinenti alla validità degli atti di riscossione grava sul concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, in presenza di contestazioni diverse dalla mera regolarità formale della cartella, se non vuole rispondere dell'esito della lite.

    Non sussiste un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario. Il contribuente può rivolgere al concessionario contestazioni relative anche al ruolo o alla pretesa impositiva; il concessionario deve valutare se chiamare in causa l'ente creditore.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2

    La notifica dell'appello deve essere effettuata nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

    L'omessa notifica dell'appello all'ente impositore non rende automaticamente inammissibili le doglianze sul ruolo quando l'ente non era parte del giudizio; l'eventuale coinvolgimento dell'ente è rimesso agli strumenti processuali applicabili.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    La cartella esattoriale può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La produzione dell'avviso di ricevimento prova, in linea generale, il perfezionamento della notifica. Non è normalmente necessario che l'agente della riscossione dimostri autonomamente il contenuto del plico.

  • Codice civile, art. 1335

    La dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

    La ricezione del plico all'indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza dell'atto, superabile dal destinatario soltanto con prova contraria, ad esempio dimostrando che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, commi 1 e 2

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; gli atti del concessionario devono indicare gli elementi specifici previsti dal comma 2.

    Gli obblighi di motivazione previsti dal comma 1 riguardano gli atti dell'amministrazione finanziaria. Per gli atti del concessionario rilevano gli elementi specificamente indicati dal comma 2; la cartella non è quindi automaticamente carente solo perché non riporta la data di consegna del ruolo.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4

    La questione relativa alla sottoscrizione del ruolo non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione, essendo stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Codice civile, art. 2697

    La prova dell'asserita incompletezza del plico spettava al contribuente, quale destinatario che contestava il contenuto della raccomandata, secondo il principio di vicinanza della prova.

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna una cartella contestando non solo vizi formali della notificazione, ma anche vizi del ruolo o della pretesa tributaria, può agire nei confronti del concessionario; non è indispensabile citare contemporaneamente l'ente impositore.
  • Il concessionario che non chiama in causa l'ente impositore, pur in presenza di contestazioni riguardanti il ruolo o la pretesa fiscale, può essere esposto alle conseguenze dell'eventuale esito sfavorevole della lite.
  • La consegna di una cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa presumere la regolare notifica e la conoscenza dell'atto. Chi sostiene che il plico fosse vuoto, incompleto o contenesse un documento diverso deve fornire una prova concreta.
  • La mera mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente la nullità, salvo che una specifica disposizione di legge la preveda come requisito essenziale.
  • La cartella del concessionario deve contenere gli elementi motivazionali specificamente richiesti dalla legge; non ogni omissione relativa al procedimento interno di formazione o consegna del ruolo determina automaticamente un difetto di motivazione.
  • L'accoglimento di un errore processuale della sentenza di merito può comportare la cassazione con rinvio, senza che la Corte di cassazione decida definitivamente tutti gli altri vizi sostanziali dedotti.

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