Sentenza del 05/11/2019 n. 28349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento con cui l'Agenzia aveva recuperato le accise sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel periodo 2009-2013 e ceduta ai consorziati. Ha sostenuto: l'applicabilità del principio del legittimo affidamento; l'efficacia vincolante delle risposte dell'Amministrazione a precedenti interpelli; l'estensione dell'esenzione prevista per l'energia autoprodotta anche all'energia ceduta ai consorziati; e la prescrizione della pretesa, in particolare per l'anno 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del TUA riguarda soltanto l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata direttamente dalla società produttrice, non quella ceduta a soggetti giuridicamente distinti, come i consorziati. Il legittimo affidamento derivante da circolari, risoluzioni o prassi amministrative erronee può escludere sanzioni e interessi, ma non l'obbligo di pagare il tributo. La tutela più ampia dell'art. 11 dello Statuto del contribuente opera solo in presenza di un interpello regolare e specifico, che nella fattispecie non risultava presentato per le accise relative agli anni 2009-2013. È stata inoltre esclusa la prescrizione, poiché il termine quinquennale decorre dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo e il processo verbale di constatazione, se contiene l'indicazione dell'imposta evasa e della pretesa sanzionatoria, è idoneo a interrompere la prescrizione. Spese compensate; disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2
La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente può comportare l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, ma non dell'obbligazione tributaria.
Le indicazioni erronee dell'Amministrazione, incluse circolari, risoluzioni e prassi applicative, non costituiscono fonte di esonero dal pagamento del tributo. La tutela può incidere sulla debenza dell'imposta solo in circostanze concrete eccezionali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
La risposta resa dall'Amministrazione in esito a una regolare procedura di interpello vincola l'Amministrazione e rende nulli gli atti impositivi contrari.
L'effetto preclusivo richiede un interpello formalmente ammissibile, specifico e riferito alla fattispecie oggetto dell'accertamento. Risposte informali o atti amministrativi generali non producono lo stesso effetto.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b) (TUA)
È esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda esclusivamente l'energia consumata direttamente dal soggetto che la produce. Non si estende all'energia ceduta a consorziati o ad altri soggetti giuridici distinti.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2 (decreto Bersani)
Autoproduttore è chi produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per determinati soggetti indicati dalla norma.
La definizione di autoproduttore vale ai soli fini del decreto Bersani e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare l'esenzione dalle accise prevista dal TUA.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 15, 55 e 57
Il termine quinquennale decorre dalla data in cui è avvenuto il consumo, individuata nella data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo.
Per le accise sull'energia elettrica, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'Amministrazione può verificare l'adempimento degli obblighi dichiarativi del produttore. Un processo verbale contenente la quantificazione della pretesa può interrompere la prescrizione.
Gli atti con cui il titolare fa valere il proprio diritto sono idonei a interrompere la prescrizione.
Il processo verbale di constatazione può avere effetto interruttivo quando non si limita a raccogliere elementi, ma contesta puntualmente l'irregolarità, quantifica il tributo e preannuncia l'avviso di pagamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Il rigetto integrale del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e le esenzioni dalle accise sono normalmente di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti, consumi o cessioni non espressamente previsti dalla legge.
- La qualificazione di un soggetto come autoproduttore ai fini della disciplina del mercato elettrico non implica automaticamente il diritto all'esenzione dalle accise, che deve essere verificato secondo la specifica normativa tributaria.
- L'energia prodotta da una società consortile beneficia dell'esenzione solo se consumata direttamente dalla società produttrice; la cessione ai consorziati costituisce, in linea generale, consumo di soggetti distinti e non agevolato.
- Circolari, risoluzioni e prassi amministrative favorevoli possono proteggere il contribuente dall'applicazione di sanzioni e interessi in caso di affidamento incolpevole, ma non eliminano di regola il debito d'imposta.
- Per ottenere l'effetto vincolante dell'interpello occorre una procedura formale, ammissibile e riferita esattamente alla fattispecie e al tributo controverso; una risposta relativa a un tributo diverso o a un periodo differente non vincola necessariamente l'Amministrazione.
- Nel calcolo della prescrizione delle accise occorre verificare la data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo e gli eventuali atti interruttivi, inclusi verbali di constatazione sufficientemente specifici.
- Una successiva modifica legislativa che introduce o amplia un'esenzione può costituire un indice interpretativo della disciplina precedente, ma non si applica retroattivamente salvo espressa previsione.
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