Sentenza del 05/11/2019 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica di appello - Via PEC - Deposito cartaceo in segreteria di Commissione - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
AdER ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli che aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a un debito di circa 180.695,73 euro. L'appello contestava, tra l'altro, la competenza territoriale della CTP di Vercelli, la genericità del ricorso del contribuente, la necessità di indicare nella comunicazione preventiva gli immobili da ipotecare, la rilevanza del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e la quantificazione delle spese di primo grado. Il contribuente aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'appello per la costituzione cartacea, nonostante la notifica tramite PEC, e per la nullità della procura conferita a un avvocato del libero foro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto irregolare, ma non causa di inammissibilità, la costituzione cartacea effettuata dopo la notifica telematica dell'appello: le cause di inammissibilità e decadenza devono essere previste tassativamente dalla legge e l'irregolarità non rientrava nelle ipotesi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992. È stata inoltre respinta l'eccezione relativa alla procura del difensore di AdER. Nel merito, la CTR ha confermato la competenza della CTP di Vercelli, individuata sia in base alla sede del concessionario che aveva emesso l'atto sia perché la comunicazione non indicava gli immobili interessati. Ha confermato che la comunicazione preventiva deve individuare concretamente gli immobili da ipotecare, così da consentire il contraddittorio e le verifiche su titolarità, aggredibilità, valore e proporzionalità dell'iscrizione. Il quarto motivo è stato assorbito e la contestazione sulle spese è stata respinta. L'appello di AdER è stato integralmente respinto, confermando l'annullamento della comunicazione preventiva e la condanna alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per il grado di appello.
Norme richiamate
Art. 10 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T.
La notifica telematica impone, secondo le regole tecniche, la successiva costituzione mediante deposito informatico. Tuttavia, la violazione di tale modalità non determina automaticamente l'inammissibilità se manca una specifica previsione legislativa che ricolleghi tale sanzione all'irregolarità commessa.
Art. 22 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le ipotesi di inammissibilità e decadenza devono essere interpretate tassativamente. La costituzione cartacea entro il termine, pur difforme dalla modalità telematica prevista, non è stata ritenuta riconducibile alle ipotesi sanzionate dalla norma.
Art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina della costituzione prevista per il giudizio di primo grado si applica anche all'appello, nei limiti e con le modalità proprie del secondo grado.
Art. 4 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La competenza territoriale della Commissione tributaria è stata individuata in relazione alla sede dell'ufficio o dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto, soprattutto quando l'atto non indica gli immobili eventualmente interessati.
Art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
La comunicazione preventiva non è un semplice sollecito di pagamento, ma costituisce l'avvio del contraddittorio endoprocedimentale. Deve pertanto indicare concretamente gli immobili da ipotecare, consentendo al contribuente di verificare titolarità, aggredibilità, valore e proporzionalità dell'ipoteca.
Art. 2645-ter Codice civile
La questione relativa alla possibile opponibilità del vincolo di destinazione sugli immobili a beneficio del minore è stata ritenuta assorbita, poiché l'annullamento della comunicazione preventiva per omessa individuazione degli immobili rendeva superfluo esaminare il merito di tale vincolo.
Art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge n. 225/2016
Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La CTR ha ritenuto che AdER possa avvalersi, nel processo tributario, di un avvocato del libero foro secondo la disciplina applicabile e la convenzione con l'Avvocatura dello Stato, senza considerare automaticamente nulla la procura allegata all'appello.
Art. 4-novies D.L. 30 aprile 2019, n. 34
La disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale.
La norma è stata ritenuta applicabile anche al contenzioso tributario e idonea a escludere l'automatica nullità della procura conferita da AdER a un avvocato del libero foro, quando il conferimento sia consentito dalla disciplina organizzativa e convenzionale.
Art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
La disciplina del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e del ricorso ad avvocati esterni è stata valutata alla luce dell'interpretazione autentica successivamente introdotta dal legislatore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una violazione delle modalità tecniche di deposito non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorre che una norma di legge preveda espressamente tale sanzione. Se l'atto è comunque depositato entro il termine, l'irregolarità può non essere decisiva.
- Quando un appello è notificato tramite PEC, la costituzione telematica resta la modalità corretta e da preferire; tuttavia, secondo questa decisione, il deposito cartaceo tempestivo non determina necessariamente l'inammissibilità in assenza di una specifica previsione normativa.
- Le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria devono contenere informazioni sufficientemente concrete sugli immobili interessati. L'indicazione generica dei beni del debitore può impedire il contraddittorio e la verifica di proporzionalità, titolarità e assoggettabilità all'ipoteca.
- La competenza territoriale va normalmente collegata alla sede dell'ufficio o dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto, soprattutto quando l'atto impugnato non identifica gli immobili oggetto della futura iscrizione.
- Le eccezioni di inammissibilità devono essere fondate su una specifica violazione normativa e non su mere irregolarità formali o interpretazioni estensive delle cause di decadenza.
- La contestazione della procura conferita da AdER a un avvocato del libero foro deve tenere conto della disciplina vigente, delle convenzioni con l'Avvocatura dello Stato e delle norme interpretative sopravvenute; non è sufficiente affermare in modo generico che l'ente avrebbe dovuto essere difeso dall'Avvocatura dello Stato.
- Se il giudice annulla l'atto per un vizio formale essenziale, le ulteriori questioni sostanziali, come l'efficacia di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., possono essere dichiarate assorbite e non esaminate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 5847 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8270 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8277 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 22186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →