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Sentenza

Sentenza del 05/11/2019 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

N. Z. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, con cui gli erano stati imputati redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili della società A. C. s.r.l., società a ristretta base partecipativa della quale possedeva il 99% delle quote. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato soltanto un socio nominale, ancora studente all'epoca, estraneo alla gestione concretamente esercitata dal padre amministratore unico, e ha prodotto documentazione bancaria e finanziaria per dimostrare un tenore di vita incompatibile con la percezione degli utili contestati. Ha inoltre contestato l'applicazione della giurisprudenza relativa al prestanome e all'amministratore di fatto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli riuniti, confermando la legittimità degli accertamenti. Ha ritenuto applicabile la presunzione, elaborata dalla Cassazione, secondo cui nelle società di capitali a ristretta base partecipativa gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. La presunzione può essere superata soltanto dimostrando che gli utili siano stati accantonati dalla società o reinvestiti nell'attività produttiva; il semplice estratto conto, il tenore di vita modesto o l'asserita estraneità dalla gestione non sono sufficienti. N. Z. è stato condannato anche al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 2476 c.c.

    I soci non amministratori hanno il diritto di avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

    La norma è stata richiamata per evidenziare che il socio non amministratore dispone di strumenti di controllo e informazione sulla gestione societaria. La mancata gestione diretta o l'ignoranza delle irregolarità della società non escludono automaticamente la responsabilità fiscale derivante dalla posizione di socio.

  • Cassazione, n. 8351/2002, n. 8462/2000 e n. 14391/2001

    Nelle società di capitali caratterizzate da una ristretta compagine sociale opera una presunzione relativa di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, fondata sulla maggiore conoscibilità degli affari sociali e sul reciproco controllo tra i partecipanti.

  • Cassazione, ordinanza n. 1947/2019

    Il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.

    La presunzione di distribuzione degli utili non costituisce una vietata presunzione di secondo grado: il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, dalla quale si desume la conoscibilità e la probabile distribuzione degli utili non contabilizzati.

  • Cassazione, Sezione V, n. 27778 del 22 novembre 2017

    Il contribuente deve offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

    La prova contraria richiesta al socio deve riguardare la destinazione degli utili extracontabili: occorre dimostrare il loro accantonamento o reinvestimento nella società, non semplicemente l'assenza di manifestazioni di ricchezza personali.

  • Cassazione, n. 18924/2017

    La responsabilità per gli illeciti societari può coinvolgere sia l'amministratore di fatto, che compie concretamente le operazioni, sia il rappresentante o amministratore formale che accetta consapevolmente la carica e omette i controlli dovuti. Nel caso esaminato, il richiamo è stato ritenuto non decisivo rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili, ma coerente con l'idea che la posizione formale non escluda automaticamente la responsabilità.

Massime di principio

  • Nelle società con pochi soci, soprattutto quando uno di essi detiene una partecipazione largamente maggioritaria, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci, anche senza prova diretta del pagamento.
  • La presunzione è relativa e può essere superata, ma la prova deve dimostrare concretamente che gli utili siano rimasti nella società, siano stati accantonati o siano stati reinvestiti nell'attività produttiva.
  • Il semplice fatto di essere giovani, studenti, estranei alla gestione operativa, privi di un tenore di vita elevato o privi di disponibilità bancarie compatibili non è normalmente sufficiente a vincere la presunzione.
  • Il socio non amministratore deve esercitare i propri diritti di informazione e controllo sulla gestione societaria; l'eventuale presenza di un amministratore di fatto o di un familiare che gestisce l'impresa non elimina automaticamente gli effetti fiscali della partecipazione.
  • Per contestare efficacemente un accertamento di questo tipo è opportuno produrre documentazione specifica sulla destinazione degli utili, come bilanci, scritture contabili, movimenti finanziari societari, investimenti, pagamenti di debiti o altri elementi che dimostrino il mancato trasferimento degli utili al socio.

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