Sentenza del 05/11/2019 n. 8277 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 255/2019 TRIBUTI LOCALI - IMU - Impugnativa di atti impositivi - Eccezione di errato classamento di immobile - Preclusione dell'accertamento della conformità del classamento alle caratteristiche dell'immobile - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di rettifica IMU relativi agli anni 2014 e 2015, sostenendo che gli immobili, utilizzati esclusivamente per attività portuali e deposito temporaneo di merci, avrebbero dovuto essere classificati catastalmente nella categoria E/1, esente dall'IMU, anziché nella categoria D/8. Ha quindi chiesto l'annullamento degli avvisi basandosi sulla concreta destinazione d'uso del bene, sulle caratteristiche dei depositi portuali e su precedenti variazioni catastali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Per gli anni 2014 e 2015 gli immobili risultavano catastalmente classificati nella categoria D/8, non esente dall'IMU, e tale classamento non era stato autonomamente impugnato dalla società dopo la sua notificazione. Il giudice tributario investito dell'impugnazione degli avvisi IMU non può accertare incidentalmente che il classamento sia errato né disapplicarlo, poiché il classamento è l'atto presupposto e può essere contestato soltanto mediante autonoma impugnazione nei confronti dell'Agenzia del Territorio. La successiva disciplina che impone la categoria E/1 per determinati immobili portuali opera soltanto dal 1° gennaio 2020 e non si applica retroattivamente. Le spese sono state compensate tra la società e l'Agenzia delle Entrate; nulla è stato disposto nei confronti del Comune, non costituitosi in appello.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 2
Le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali.
La variazione catastale produce normalmente effetti per il futuro, salvo ipotesi particolari di correzione di errori materiali o di rettifica di un precedente classamento illegittimo. Nel caso concreto non è stata riconosciuta alcuna efficacia retroattiva favorevole.
Legge n. 205/2017, art. 1, comma 578
A decorrere dal 1 gennaio 2020 ... le banchine e le aree scoperte dei porti nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati.
La disposizione è stata considerata innovativa e, quindi, applicabile soltanto dal 1° gennaio 2020, senza incidere sulle annualità IMU precedenti.
Cass. n. 4607/2018
Non basta dedurre che il precedente classamento ... sarebbe contraddetto da precisi documenti ufficiali inerenti la descrizione dell'immobile ... in quanto trattasi di classamento non impugnato e, dunque, vincolante sia per il contribuente ... che per l'ente impositore.
Il classamento non impugnato vincola sia il contribuente sia l'amministrazione fiscale. L'effettiva destinazione dell'immobile non consente di ignorare la categoria catastale vigente nel giudizio contro l'atto impositivo.
Cass. S.U. n. 2244/2015 e Cass. S.U. n. 28053/2018
Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo ... non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico.
Nel giudizio tributario contro il Comune non è possibile disapplicare incidentalmente il classamento catastale, quando esso costituisce il presupposto della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Se l'imposta è calcolata sulla base di una categoria catastale ritenuta errata, il contribuente deve impugnare autonomamente l'atto di classamento nei confronti dell'Agenzia del Territorio; non è sufficiente contestare l'avviso IMU davanti al Comune.
- Il giudice tributario che esamina l'avviso d'imposta non può sostituire incidentalmente la categoria catastale vigente con quella ritenuta coerente con l'uso concreto dell'immobile.
- Finché il classamento non viene modificato con un provvedimento valido o con una sentenza, il contribuente e l'ente impositore devono attenersi alla categoria catastale risultante dagli atti.
- Una variazione catastale produce normalmente effetti dal periodo previsto dalla legge e non determina automaticamente il rimborso o l'esenzione per annualità anteriori.
- Le norme sopravvenute che modificano il trattamento catastale o fiscale di determinate categorie di immobili si applicano alle annualità indicate dalla norma e, salvo previsione espressa, non hanno efficacia retroattiva.
- La concreta destinazione portuale o funzionale dell'immobile può essere rilevante per ottenere un nuovo classamento, ma non consente di eludere il classamento vigente ai fini delle imposte già accertate.
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