Sentenza del 05/11/2019 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Novara
Investimenti detenuti all'estero - Obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa disciplina è stata interpretata nel senso che gli investimenti e le attività finanziarie estere devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi quando detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Il raddoppio dei termini per l'accertamento è stato ritenuto applicabile anche ai periodi d'imposta anteriori al 30 dicembre 2009, poiché la relativa disposizione ha natura procedimentale e non sostanziale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo, per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici o equiparate residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. È inoltre esaminata l'applicabilità retroattiva del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
società semplici ed equiparate
Individua, tra i soggetti rilevanti, le società semplici e le entità equiparate ai fini fiscali.
Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009
raddoppio dei termini previsti per l'accertamento
Il raddoppio dei termini di accertamento è considerato una norma procedimentale; per tale ragione può applicarsi anche a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, purché i termini ordinari non siano già scaduti.
investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia
Le attività estere suscettibili di generare redditi imponibili in Italia devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi dai soggetti residenti obbligati.
Massime di principio
- Il residente fiscale italiano deve verificare annualmente se possiede investimenti esteri o attività finanziarie estere potenzialmente produttive di reddito imponibile in Italia e, in tal caso, valutarne l'indicazione nella dichiarazione dei redditi.
- L'obbligo dichiarativo può riguardare anche attività che non abbiano prodotto redditi nell'anno, se la disciplina impone il monitoraggio della loro detenzione.
- Una norma che incide esclusivamente sulle modalità o sui termini dell'accertamento può essere applicata anche a periodi precedenti alla sua entrata in vigore, salvo il limite dei termini già definitivamente scaduti.
- In caso di contestazione, occorre distinguere tra norme sostanziali, che disciplinano l'imposta o il presupposto impositivo, e norme procedimentali, che regolano controlli, dichiarazioni e termini dell'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 5847 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8270 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8277 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 22186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →