Sentenza del 05/11/2019 n. 8270 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 213/2019 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Imu - Variazione Rendita Catastale - Notificazione della nuova rendita - Necessità..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU fondato su una rendita catastale modificata, eccependo che l'atto di variazione della rendita, emesso dopo il 1° gennaio 2000, non gli era stato notificato. La notificazione era necessaria per rendere la nuova rendita efficace e utilizzabile ai fini impositivi. Il Comune ha sostenuto che la procedura di notifica fosse di competenza dell'Agenzia del Territorio e ha lamentato anche il difetto di contraddittorio nei confronti di tale amministrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato l'annullamento dell'accertamento IMU. Ha stabilito che, quando il contribuente contesta puntualmente l'omessa notificazione della variazione catastale, spetta al Comune dimostrare che la notifica sia stata regolarmente eseguita, poiché il Comune è titolare della pretesa tributaria e avrebbe dovuto ricevere comunicazione della notifica dall'amministrazione finanziaria. La mera richiesta dell'Agenzia del Territorio al Comune di residenza per effettuare la notifica non è stata ritenuta prova sufficiente dell'effettiva notificazione al contribuente. Il Comune è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese del grado; le spese relative all'Agenzia del Territorio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi e/o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
Per gli atti di attribuzione o variazione della rendita catastale emessi dopo il 1° gennaio 2000, la notificazione al contribuente è condizione legale di efficacia e di utilizzabilità della nuova rendita ai fini dell'imposizione comunale.
Art. 74, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342
Il regime precedente, che consentiva di contestare la rendita insieme all'atto impositivo, riguarda gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999 e non si applica alle variazioni successive.
Art. 21, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per impugnare la variazione catastale decorre dalla notificazione dell'atto al contribuente.
Massime di principio
- Per una rendita catastale attribuita o modificata dopo il 1° gennaio 2000, l'amministrazione non può utilizzarla per fondare un accertamento IMU se non dimostra la preventiva notificazione dell'atto al contribuente.
- Se il contribuente eccepisce in modo specifico l'omessa notifica, il Comune deve fornire la prova concreta della notificazione; non è sufficiente dimostrare che l'ufficio catastale abbia richiesto o avviato la procedura.
- La mancata notifica non rende necessariamente inesistente la variazione catastale, ma ne impedisce l'utilizzo giuridico ai fini impositivi fino alla regolare notificazione.
- Una volta notificata, la nuova rendita può essere utilizzata anche per annualità d'imposta precedenti alla notifica, purché tali annualità siano ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili e siano successive alla denuncia di variazione.
- Il Comune, pur non essendo competente a notificare la rendita, resta responsabile di provare il presupposto necessario per la propria pretesa tributaria quando fonda l'accertamento sulla nuova rendita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 5847 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8277 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 22186 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →