Sentenza del 05/11/2019 n. 5847 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee - Determinazione con regolamento comunale - Legittimità - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento ICI fondato sui valori delle aree edificabili stabiliti dal regolamento comunale per zone omogenee, sostenendo, in sostanza, che tali valori non potessero essere utilizzati per determinare la base imponibile o per giustificare l'accertamento.
La decisione
La controversia è stata risolta in favore della legittimità dell'accertamento. Il Comune può determinare periodicamente, mediante regolamento, valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, purché parametrati al valore venale in comune commercio. Tali valori non sono vincolanti in senso assoluto e non sostituiscono la base imponibile prevista dalla legge, ma delimitano il potere di accertamento dell'ente quando il contribuente abbia dichiarato e versato l'imposta su un valore non inferiore a quello predeterminato. Il regolamento costituisce inoltre una fonte di presunzioni e un indice di valutazione utilizzabile dall'Amministrazione e dal giudice, anche con efficacia retroattiva, in modo analogo agli studi di settore.
Norme richiamate
Art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Riconosce agli enti locali potestà regolamentare in materia tributaria, consentendo di disciplinare gli aspetti applicativi dei tributi nel rispetto della legge.
Art. 59 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Attribuisce ai comuni specifiche facoltà regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili, comprese quelle relative ai criteri di determinazione e controllo della base imponibile.
Art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Rileva per la disciplina delle competenze degli organi comunali nell'adozione degli atti regolamentari.
Disciplina ICI sul valore venale in comune commercio delle aree edificabili
La base imponibile delle aree edificabili deve essere riferita al valore venale in comune commercio. I valori comunali predeterminati per zone omogenee operano come parametri presuntivi e indici di valutazione, senza diventare automaticamente il valore imponibile inderogabile.
Massime di principio
- Un regolamento comunale che predetermina i valori delle aree edificabili per zone omogenee è generalmente legittimo se si fonda sul valore venale in comune commercio e rispetta la potestà regolamentare prevista dalla legge.
- I valori deliberati dal Comune non costituiscono necessariamente una tariffa vincolante né sostituiscono la valutazione concreta dell'area, ma possono essere utilizzati come presunzioni e parametri per l'accertamento.
- Se il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello stabilito dal regolamento comunale, tale regolamento può limitare il potere di accertamento dell'ente, salvo elementi specifici che giustifichino una diversa valutazione.
- In caso di dichiarazione inferiore al valore comunale, l'Amministrazione può utilizzare il parametro regolamentare per contestare la base imponibile, ma l'accertamento deve comunque essere motivato e coerente con le caratteristiche concrete dell'area.
- La predeterminazione dei valori può essere utilizzata anche per annualità precedenti, come indice presuntivo di valutazione, purché non venga applicata come automatica determinazione retroattiva dell'imposta e resti verificabile rispetto al valore venale effettivo.
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