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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24914/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a somme già richieste con una cartella di pagamento precedentemente notificata. Il contribuente ha sostenuto, in sintesi: la nullità della decisione di appello per omessa pronuncia e per motivazione apparente; la nullità del giudizio di appello per mancata comunicazione della nuova udienza dopo il rinvio richiesto dal difensore per impedimento; l'ultrapetizione/extrapetizione della sentenza; l'omessa considerazione della mancata notifica della cartella e della prescrizione dei tributi; la mancata indicazione nella intimazione della data del ruolo; il difetto di motivazione dell'intimazione e la mancata allegazione degli atti prodromici; l'erronea distribuzione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del credito. Ha inoltre contestato la validità della notifica della cartella e dell'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria. La CTR aveva invece ritenuto che la cartella fosse stata regolarmente notificata, che il disconoscimento della firma sull'avviso di ricevimento fosse tardivo e generico e che la comunicazione di iscrizione ipotecaria avesse interrotto la prescrizione, trattandosi di diffida ad adempiere contenente invito al pagamento con minaccia di esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi a omessa pronuncia, motivazione apparente, nullità dell'udienza senza avviso, ultrapetizione, omessa considerazione della prescrizione, difetto di motivazione dell'intimazione e violazione dell'art. 2697 c.c. In particolare, ha affermato che il ricorrente non aveva rispettato l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, non trascrivendo gli atti e i motivi di appello rilevanti; che la motivazione della CTR era sufficiente e intellegibile; che non era dovuta la comunicazione della nuova udienza fissata su richiesta della parte; che la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione e che, pertanto, l'intimazione di pagamento poteva essere contestata solo per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto; che la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 18 marzo 2007 aveva efficacia interruttiva della prescrizione; che l'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e non necessita di autonoma allegazione degli atti prodromici quando la cartella sia stata già validamente notificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti e i motivi rilevanti per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità per error in procedendo può essere dedotta solo con un motivo che consenta l'esatto controllo del vizio denunciato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; è nulla solo la motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    non impone la comunicazione della nuova udienza quando il rinvio sia stato disposto su richiesta della parte regolarmente costituita.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamato unitamente alle norme sul rito tributario per dedurre la nullità della mancata comunicazione dell'udienza.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nei casi di rinvio chiesto dalla parte.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente e intelligibile; nella specie la CTR ha superato il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia o l'ultra/extrapetizione devono essere dedotte in modo specifico, indicando le domande e le eccezioni non esaminate o travalicati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per sostenere il vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la nullità della decisione impugnata.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione; la Corte ha ritenuto interrotto il termine dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria.

  • art. 2964 c.c.

    richiamato in tema di decadenza; la relativa eccezione è stata reputata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta contro la cartella tempestivamente notificata.

  • art. 2697 c.c.

    non vi è violazione del riparto dell'onere della prova quando la cartella è divenuta definitiva e il contribuente non può riaprire questioni dell'atto presupposto mediante impugnazione dell'atto successivo.

  • art. 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. 546/1992

    la comunicazione di iscrizione ipotecaria è atto autonomamente impugnabile; tuttavia, una volta definitivo l'atto presupposto, il sindacato sull'atto successivo resta limitato ai vizi propri.

  • art. 19, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    invocato per sostenere l'impugnazione dell'intimazione e il presunto collegamento con atti presupposti.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    l'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo definitivo non è nuovo atto impositivo e può essere censurata solo per vizi propri, salvo mancata conoscenza della pretesa prima dell'intimazione.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    la mancata impugnazione della cartella nel termine di sessanta giorni ne determina la definitività.

  • art. 50, commi 2 e 3, D.P.R. 602/1973

    l'intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e può limitarsi a richiamare la cartella precedentemente notificata.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato per contestare il difetto di motivazione dell'intimazione, ma la Corte ha ribadito che il richiamo alla cartella è sufficiente.

  • L. 241/1990

    invocata sulla motivazione degli atti amministrativi, senza esito favorevole per il ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo è inammissibile se non sono trascritti o puntualmente indicati gli specifici motivi di appello o gli atti processuali su cui si fonda la censura.
  • La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente o incomprensibile; se la sentenza espone rationes decidendi riconoscibili e intellegibili, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • Nel processo tributario, se il rinvio dell'udienza è stato chiesto dalla parte regolarmente costituita, non è dovuto un nuovo avviso della data successiva; grava sulla parte un onere di diligenza nel verificare l'esito dell'istanza.
  • L'intimazione di pagamento conseguente a una cartella divenuta definitiva non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri, non per contestare l'atto presupposto ormai definitivo.
  • L'eccezione di prescrizione o decadenza relativa al tributo non può essere utilmente riproposta contro l'atto successivo se avrebbe dovuto essere fatta valere contro la cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini.
  • La comunicazione di iscrizione ipotecaria contenente un espresso invito al pagamento del debito con minaccia di espropriazione forzata può integrare atto idoneo a interrompere la prescrizione.
  • L'avviso di intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato: è sufficiente il richiamo alla cartella previamente notificata, senza necessità di riprodurre o allegare ulteriormente gli atti prodromici già conosciuti dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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