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Sentenza

Sentenza del 08/11/2024 n. 28880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dagli accertamenti relativi agli anni 2001-2006, emessi dopo una verifica del 2009 sull’associazione ECLISSI PRIVÈ CENTRO SOLARIUM. L’Ufficio riteneva che l’associazione svolgesse un’attività commerciale con finalità di lucro e fosse, nella sostanza, una società di fatto; considerava quindi i ricorrenti soci e imputava loro pro quota il reddito ai sensi dell’art. 5 TUIR. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: carenza di motivazione della sentenza regionale sulla loro qualità di soci; pronuncia extra petita, sostenendo che gli atti di gestione non fossero contenuti negli accertamenti; violazione delle regole sulle presunzioni e insufficienza degli elementi per dimostrare la gestione comune; omessa pronuncia sulla contestazione dell’IRPEF imputata per trasparenza. A.A. ha inoltre chiesto la cessazione parziale della materia del contendere per le somme definite tramite rottamazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato, per A.A. soltanto, la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla pretesa iscritta provvisoriamente a ruolo per sanzioni IRPEF e per un terzo delle addizionali IRPEF relative agli anni 2001, 2002 e 2003, a seguito della rottamazione e dei pagamenti documentati; per tale parte ciascuna parte sostiene le proprie spese. Ha rigettato gli altri motivi: la motivazione della CTR era sufficiente perché collegava l’attività imprenditoriale dell’associazione, la posizione dei ricorrenti e gli atti gestori; non vi era extra petita, poiché gli elementi erano già valorizzati nell’accertamento e il giudice può qualificare giuridicamente i fatti senza mutare la fattispecie; gli elementi formali e sostanziali (fondazione dell’associazione, legami economici e familiari e pagamento dei canoni dei locali) potevano fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, e la loro valutazione di merito non è riesaminabile in Cassazione; non sussisteva l’omessa pronuncia contestata, essendo corretta la qualificazione dell’ente e l’imputazione per trasparenza. La precedente decisione della CTR del Veneto aveva accolto solo in parte gli appelli e rideterminato l’imponibile; resta respinto il ricorso per Cassazione. I ricorrenti sono condannati a pagare all’Agenzia delle Entrate 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    in tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di trasparenza

    Quando un’associazione non riconosciuta svolge in comune tra più associati un’attività commerciale, perdendo la natura non commerciale, può essere qualificata come società di fatto; in tal caso il reddito è imputato ai partecipanti secondo il regime di trasparenza.

  • Art. 112 c.p.c.

    per definire i fatti oggetto del giudizio, non assumono, poi, rilievo decisivo le argomentazioni spese in giudizio dalla difesa erariale, ma gli elementi posti a fondamento dell'atto di accertamento

    Il giudice tributario deve decidere sulla base dei fatti e degli elementi che fondano l’atto impugnato e non può alterare la fattispecie; non viola però la corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando attribuisce ai fatti una diversa qualificazione giuridica.

  • Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in tema di procedimento tributario, - come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità - l'applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell'immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato

    Il giudice può qualificare diversamente i fatti e i rapporti dedotti e applicare le norme pertinenti, anche se diverse da quelle invocate dalle parti, purché non modifichi la fattispecie concreta e non violi la corrispondenza tra domanda e decisione.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    la motivazione della sentenza si fonda su di un ragionamento probatorio corretto che valorizza elementi gravi, precisi e concordanti

    La partecipazione alla gestione e la natura societaria di fatto possono essere dimostrate tramite presunzioni, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto idonei gli elementi valutati dalla CTR.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base degli elementi formali e sostanziali valutati nel merito, tra cui la posizione di fondatori, i rapporti economici e familiari e il compimento di atti gestori con rilevanza esterna.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per questa via, la motivazione assolve al minimo costituzionale e, a giudizio del Collegio, non è affetta dalla dedotta nullità.

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico e il collegamento tra gli elementi accertati e la conclusione, anche quando è sintetica e richiama legittimamente gli atti e le difese.

  • Art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sintetica ma rinvia legittimamente alle risultanze dell'atto di accertamento, alle argomentazioni della difesa erariale e, comunque, collega la natura dell'ente, piegato a finalità imprenditoriali dissimulate, la posizione formale dei ricorrenti nella associazione e la concreta rilevanza degli atti di gestione compiuti.

    Il rinvio alle risultanze dell’accertamento e alle argomentazioni processuali non determina nullità quando la sentenza espone comunque il nesso tra i fatti rilevanti e la decisione.

  • Art. 156, secondo comma, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta perché la sentenza ha raggiunto il minimo costituzionale di motivazione e ha consentito di comprendere le ragioni della decisione.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    La definizione agevolata dei carichi e i pagamenti effettuati hanno determinato, per la sola parte indicata relativa ad A.A., la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Un’associazione non riconosciuta non conserva necessariamente la qualificazione non commerciale solo per la forma adottata: se l’attività è svolta con modalità imprenditoriali e in comune da più associati, può essere riqualificata come società di fatto, con imputazione per trasparenza dei redditi ai partecipanti.
  • La qualità di socio o gestore di fatto può essere provata anche per presunzioni e mediante un insieme di elementi formali e concreti; possono rilevare la fondazione dell’ente, la partecipazione effettiva, i rapporti economici e il compimento di atti negoziali con rilevanza esterna. La mera parentela, isolatamente considerata, non è il principio decisivo della pronuncia.
  • Il giudice può attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella proposta dalle parti, purché rimanga entro i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato e non modifichi la fattispecie oggetto del giudizio.
  • Una motivazione sintetica non è nulla se permette di ricostruire il ragionamento decisorio e il collegamento tra gli elementi probatori e la conclusione; la valutazione di tali elementi, se logicamente motivata, è normalmente riservata al giudice di merito.
  • La definizione agevolata di una parte del debito estingue la controversia soltanto nei limiti delle somme e delle annualità effettivamente definite; le ulteriori pretese non incluse nella definizione restano contestabili.

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