Sentenza del 07/11/2024 n. 932 - Corte di Giustizia UE
Articolo 63, paragrafo 1, TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Imposizione dei dividendi - Parità di trattamento tra le società residenti e non residenti - Normativa nazionale che riserva alle società residenti la possibilità di dedurre dal loro utile imponibile afferente ai dividendi i costi corrispondenti ai loro obblighi nei confronti dei loro clienti nell'ambito di contratti di assicurazione in unità di conto e di imputare interamente l'imposizione dei dividendi all'imposta sulle società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
XX chiedeva il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi olandesi (aliquota 15%) percepiti nel periodo 2003-2010. La normativa olandese prevedeva che i dividendi pagati a società non residenti fossero soggetti a una ritenuta definitiva del 15% sul lordo, mentre i dividendi pagati a società residenti potevano essere integralmente imputati all'imposta sulle società e, di fatto, risultavano esenti grazie alla deducibilità, nella base imponibile dell'imposta sulle società, dei costi connessi all'aumento degli obblighi verso i clienti derivanti dai contratti in unità di conto. XX sosteneva che tale disparità costituisse una violazione dell'art. 63(1) TFUE (libera circolazione dei capitali).
La decisione
La Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 63(1) TFUE osti a una normativa che, pur applicando formalmente una ritenuta sia ai residenti sia ai non residenti, determina in pratica un'imposizione definitiva del 15% sui non residenti mentre i residenti risultano sostanzialmente esenti per effetto dell'imputazione e della deducibilità dei costi collegati all'aumento degli obblighi verso i clienti. La Corte ha stabilito che, se il giudice nazionale accerta che la società non residente si trova in situazione oggettivamente comparabile (ossia che esiste un nesso causale diretto tra i dividendi e l'aumento degli obblighi verso i clienti), la differenza di trattamento costituisce una restrizione vietata alla libera circolazione dei capitali e che le giustificazioni invocate dai Paesi Bassi (tutela della ripartizione dei poteri impositivi, prevenzione della doppia deduzione, coerenza del regime fiscale) non erano sufficienti a giustificare la disparità nella specie. Il rinvio al giudice nazionale comporta che quest'ultimo valuti i fatti e dia applicazione del principio stabilito dalla Corte.
Norme richiamate
Articolo 63, paragrafo 1, TFUE
Proibisce le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra Stati membri; include misure fiscali che, nella pratica, dissuadono investimenti transfrontalieri attraverso un trattamento meno favorevole per i non residenti.
Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.8 (Paesi Bassi)
L'utile di una società (utile) è costituito dalla somma dei vantaggi comuni ricavati da una società, indipendentemente dalla sua denominazione e forma
Definizione nazionale di utile che interviene nel calcolo della base imponibile dell'imposta sulle società e viene richiamata nella determinazione dels regime fiscale per i residenti.
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (legge sull'imposta sulle società), artt. 3, 7, 8, 17, 25
Stabilisce il regime dell'imposta sulle società nei Paesi Bassi: soggetti residenti tassati sull'utile imponibile annuo (con possibilità di dedurre costi), non residenti tassati solo sui redditi di fonte olandese; prevede inoltre l'imputazione dell'imposta sui dividendi all'imposta sulle società per i residenti (art.25).
Wet op de dividendbelasting 1965, artt. 1-5
L'imposta sui dividendi è pari al 15% del reddito
Disciplina la ritenuta alla fonte sui dividendi di fonte olandese: aliquota del 15% sul reddito da dividendi; nella prassi combinata con il regime di imputazione per i residenti porta a esenzioni effettive per questi ultimi.
Direttiva 77/799/CEE (e direttiva 2004/106/CE, modifiche)
Norme sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia fiscale; menzionata nel dibattito sulla possibilità di evitare doppi vantaggi o doppie deduzioni tramite scambio di informazioni e recupero fiscale, ma non considerata di per sé idonea a giustificare la disparità di trattamento senza accertamenti concreti.
Giurisprudenza rilevante (es. College Pension Plan of British Columbia, Miljoen, ecc.)
La Corte ha stabilito principi sulla comparabilità delle situazioni (nexus tra dividendi e oneri connessi agli obblighi futuri) e sul fatto che un'esenzione o un trattamento più favorevole per i residenti può costituire una restrizione vietata se i non residenti sono in situazione comparabile.
Massime di principio
- Se uno Stato membro applica formalmente una ritenuta sia ai residenti sia ai non residenti, il controllo ai fini dell'art. 63 TFUE deve valutare l'effetto economico netto: un'imposta definitiva sui non residenti ma effettiva esenzione per i residenti può costituire una restrizione vietata.
- La comparabilità tra beneficiari residenti e non residenti si valuta in funzione dell'oggetto e dell'obiettivo della normativa nazionale: rilevano soltanto i criteri pertinenti fissati dalla normativa, e in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra i dividendi percepiti e i costi/obblighi deducibili.
- Spetta al giudice nazionale accertare i fatti materiali (ad es. se i dividendi incrementano effettivamente le riserve/obblighi deducibili) per stabilire la comparabilità e l'entità effettiva della pressione fiscale.
- Le giustificazioni nazionali (tutela della ripartizione dei poteri impositivi, prevenzione della doppia deduzione, coerenza del regime fiscale) sono scrutinizzate restrittivamente: non bastano enunciazioni generiche, occorre dimostrare in modo concreto perché la disparità sia necessaria e proporzionata.
- Quando uno Stato membro esercita la propria competenza imponendo dividendi sia ai residenti sia ai non residenti, deve garantire che i non residenti non subiscano una pressione fiscale più elevata a parità di situazione economica; misure preventive della doppia imposizione o doppia deduzione richiedono verifiche e strumenti concreti per essere giustificative.
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