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Sentenza

Sentenza del 07/11/2024 n. 1286 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'assoggettamento a TASI dell'ex caserma Q. per gli anni 2016-2018: il Comune sosteneva che l'immobile, pur oggetto di riqualificazione per valorizzazione, non fosse destinato esclusivamente a compiti istituzionali (mancanza di uso strumentale attuale, assenza di rapporto di servizio fra immobile e compito amministrativo; presenza di spazi non strettamente funzionali come punto di ristoro e aree di socializzazione; trasferimento al Ministero delle Finanze per valorizzazione avrebbe interrotto la destinazione istituzionale). Il Ministero delle Finanze ha documentato l'iter formale di destinazione dell'immobile ad Archivio di Stato (proposte e atti dal 2015 in poi) e ha sostenuto che la norma dell'esenzione riguarda la destinazione formale/potenziale e non richiede l'utilizzo attuale; ha inoltre osservato che ricorrono anche i requisiti di esenzione ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.Lgs. n.504/1992 in relazione a usi culturali/archivistici.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello del Comune, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del Ministero delle Finanze. La Corte ha ritenuto prevalente e decisivo il criterio della destinazione formale a compiti istituzionali (art.9 comma 8 D.lgs. n.23/2011, riprodotto nel regolamento comunale), affermando che la destinazione non coincide con l'attualità dell'uso materiale e che il trasferimento per finalità di valorizzazione non ha fatto venir meno la destinazione a fini istituzionali quando esistono atti formali che la dimostrano. L'appello è stato quindi dichiarato infondato; il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di grado liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 9 comma 8

    "sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esenzione si fonda sulla destinazione formale dell'immobile a compiti istituzionali, non sull'utilizzo attuale o materiale: è sufficiente la designazione a fini istituzionali (anche potenziali) comprovata da atti formali.

  • Regolamento TASI del Comune di Sesto Fiorentino - art. 9 comma 1 (riproduttivo dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. n.23/2011)

    Riproduce la disciplina statale; il regolamento comunale è stato ritenuto coerente con l'interpretazione che privilegia la destinazione formale a compiti istituzionali per l'esenzione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 7 comma 1 lett. c

    Rilevata dalla parte appellata e considerata nella decisione come possibile ulteriore motivo di esenzione per immobili destinati ad usi culturali/archivistici; la Corte ha ritenuto comunque assorbito il giudizio dal motivo principale ma ha osservato che la destinazione permanente ad archivio fin dal 2016 può soddisfare i requisiti di esenzione anche sotto questo profilo.

  • Richiami giurisprudenziali (Cassazione e sezioni tributarie)

    Cass., Sez. 5, Sent. n. 25508/2015; Cass., Sez. 5 - Ord. n. 24308/2019; Cass., Sez. 5 - Sent. n. 6795/2020; Cass., Sez. T, 12/05/2021 n.12539; Cass., Sez. T., 16/02/2023 n.4953; Cass. 02/10/2023 n.27761

    La giurisprudenza di legittimità è richiamata per affermare che l'esenzione può operare anche quando l'immobile non è utilizzato materialmente dall'ente possessore, purché risulti una destinazione istituzionale formale o un uso indiretto strumentale connesso a funzioni pubbliche.

Massime di principio

  • La "destinazione a compiti istituzionali" va intesa come un vincolo giuridico-formale che orienta l'immobile al servizio di interessi pubblici: non è necessario che l'immobile sia attualmente e materialmente utilizzato per tali compiti.
  • Il trasferimento della titolarità per finalità di valorizzazione non determina automaticamente la perdita della destinazione istituzionale se il programma di valorizzazione è finalizzato a un uso pubblico/istituzionale e sussistono atti formali che lo comprovano.
  • Per le esenzioni fiscali è decisiva la prova documentale della destinazione (delibere, atti di assegnazione, progetti, note ufficiali): senza idonea documentazione la qualificazione esentativa può essere contestata.
  • L'utilizzo indiretto (es. concessione, comodato o gestione da parte di ente affine) può rientrare nell'ambito dell'esenzione se è strumentale all'esercizio di finalità pubbliche o culturali previste dalla norma.
  • Nel valutare esenzioni legate a usi culturali (art.7 D.Lgs. n.504/1992 e art.5-bis), il giudice può richiedere che la destinazione culturale sia prevalente e che siano rispettate le condizioni previste (es. apertura al pubblico), ma l'effettiva piena fruizione non è sempre condizione necessaria se la destinazione è formalmente stabilita.

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