Sentenza del 07/11/2024 n. 28672 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale anche la cessione di un finanziamento infruttifero vantato da Comast verso Global Service Company Srl, ritenendo che fosse compresa nel trasferimento, indicato nell’atto come cessione dell’«intera situazione giuridica» vantata nei confronti della società. I contribuenti sostenevano che l’atto trasferisse soltanto le quote societarie e non il credito, contestando quindi l’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 e degli artt. 6 e 11 della Tariffa, Parte I. Con un ulteriore motivo denunciavano la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., perché la CTR non avrebbe adeguatamente considerato documenti e indizi che, a loro avviso, dimostravano che il credito non era stato ceduto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole dei giudizi di merito: il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Quanto ai motivi primo e terzo, trattati congiuntamente, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse interpretato la clausola «intera situazione giuridica» sulla base degli elementi testuali dell’atto, includendovi il finanziamento, senza violare l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 né gli artt. 6 e 11 della Tariffa. I ricorrenti avevano proposto una lettura alternativa senza indicare quali canoni legali d’interpretazione fossero stati violati e in che modo. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la valutazione delle prove e degli indizi compete al giudice di merito e i ricorrenti chiedevano, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti, senza dimostrare un’effettiva violazione dell’onere della prova o dei criteri legali sulle presunzioni. I ricorrenti sono stati condannati a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tale interpretazione la sentenza si è attenuta agli effetti giuridici, individuati in base ai soli elementi desumibili dall'atto medesimo (cd. testuali), sicché non vi è alcuna violazione dell' art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 ne conseguentemente degli artt. 6 e 11 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R.
Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione dell’atto deve fondarsi sugli effetti giuridici desumibili dal suo testo. Nel caso concreto, la lettura testuale della clausola «intera situazione giuridica» ha consentito ai giudici di merito di ritenervi incluso il finanziamento.
Artt. 6 e 11 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tale interpretazione la sentenza si è attenuta agli effetti giuridici, individuati in base ai soli elementi desumibili dall'atto medesimo (cd. testuali), sicché non vi è alcuna violazione dell' art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 ne conseguentemente degli artt. 6 e 11 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R.
La scelta tra le disposizioni tariffarie invocate dipende dalla natura dell’operazione risultante dall’atto. Poiché la CTR ha ritenuto che il trasferimento comprendesse anche il credito, la Cassazione ha escluso la dedotta violazione degli artt. 6 e 11; la decisione non stabilisce, in astratto, quale aliquota si applichi a ogni cessione di quote o di credito.
Artt. 1362 e seguenti del codice civile
Difatti, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362ss. cod. civ.
L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In Cassazione la parte deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e spiegare come il giudice se ne sia discostato: non basta proporre una diversa interpretazione plausibile della clausola.
Con il presente motivo, i ricorrenti si sono limitati ad individuare una serie di circostanze fattuali, a loro avviso di valore indiziario superiore a quelle valorizzate dai giudici di merito, di fatto chiedendo al giudice di legittimità una rivalutazione delle prove, inammissibile in questa sede, senza, invece, denunciare una effettiva violazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio o della regola presuntiva.
La censura sull’onere della prova deve individuare una reale violazione della regola di ripartizione probatoria. Non è sufficiente contestare il peso attribuito dal giudice di merito ai singoli documenti o indizi.
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell' art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
La prova presuntiva richiede indizi fondati su fatti noti determinati, dotati di gravità e precisione e, quando sono plurimi, concordanti. Il giudice deve prima vagliare i singoli elementi e poi valutarli complessivamente; in Cassazione la norma non consente di ottenere una nuova ponderazione delle prove solo prospettando un’inferenza alternativa.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non permette di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale o di sostituire all’inferenza del giudice di merito una diversa inferenza probabilistica. Occorre dimostrare che il giudice abbia applicato criteri presuntivi contrari alla norma o tratto l’inferenza da un fatto privo dei requisiti richiesti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo che il pagamento non sia dovuto.
Massime di principio
- Quando l’imposta di registro dipende dal contenuto di un atto, il giudice può ricostruire gli effetti giuridici dell’operazione sulla base delle clausole e degli elementi testuali del documento; la qualificazione sostenuta dalle parti non è decisiva se il testo è interpretato diversamente dal giudice di merito.
- In Cassazione non basta offrire una lettura alternativa di una clausola contrattuale: occorre indicare puntualmente il canone legale d’interpretazione violato e spiegare come il giudice se ne sia discostato.
- La contestazione del valore attribuito a documenti e indizi, o la proposta di una diversa ricostruzione dei fatti, non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove. La censura deve riguardare un effettivo errore nell’applicazione delle regole sull’onere della prova o sulle presunzioni.
- Per sostenere una prova presuntiva, gli indizi vanno valutati prima singolarmente e poi nel loro insieme: devono fondarsi su fatti noti determinati e presentare gravità, precisione e, se plurimi, concordanza.
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