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Sentenza

Sentenza del 07/11/2024 n. 28684 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato il silenzio-rifiuto sulla propria domanda di rimborso dell’imposta di registro, versata il 10 marzo 2014 dal notaio C.C. in relazione al trasferimento immobiliare effettuato nell’ambito di un mandato senza rappresentanza conferito da B.B. L’avviso di liquidazione era stato notificato soltanto al notaio, coobbligato solidale, e il rapporto tributario si era definito nei suoi confronti senza impugnazione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, A.A. ha denunciato la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 77 del D.P.R. n. 131/1986: sosteneva di essere legittimato e interessato a chiedere il rimborso dopo aver rimborsato il notaio, e contestava inoltre la debenza dell’imposta perché il trasferimento strumentale al mandato non avrebbe prodotto un arricchimento per il mandatario.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito dei precedenti gradi: il ricorso introduttivo era stato respinto per difetto di legittimazione e l’appello era stato rigettato. L’Amministrazione può notificare l’avviso di liquidazione al notaio coobbligato senza notificarlo anche agli altri obbligati; il pagamento conseguente a un atto impositivo non impugnato, ormai definitivo o coperto da giudicato, chiude il rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, che non possono ottenere dall’Amministrazione il rimborso. Le eventuali ragioni del contribuente possono essere fatte valere nei rapporti di regresso o rivalsa con il coobbligato che ha pagato. La questione di merito sulla legittimità dell’imposta è rimasta assorbita e non è stata esaminata. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Come già chiarito più volte da questa Corte, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell' art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.

    Il notaio che registra l’atto è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e l’Amministrazione può scegliere di notificare l’avviso a lui soltanto. Il pagamento conseguente a un avviso divenuto definitivo non dà agli altri coobbligati un autonomo diritto di chiedere il rimborso all’Amministrazione.

  • Artt. 81 e 100 c.p.c.

    Il ricorrente li ha invocati per sostenere la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire. La Corte ha rigettato la censura applicando il principio per cui, una volta definito il rapporto tributario per effetto del pagamento conseguente a un atto impositivo non impugnato o coperto da giudicato, il contribuente non può chiedere il rimborso all’Amministrazione; le sue eventuali ragioni riguardano i rapporti di regresso o rivalsa con il coobbligato pagante.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    Quando ne ricorrono i presupposti, il rigetto del ricorso comporta il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di coobbligazione solidale per l’imposta di registro, l’Amministrazione può rivolgersi a uno solo dei coobbligati, compreso il notaio responsabile d’imposta, senza notificare l’atto anche agli altri.
  • Se il coobbligato paga in esecuzione di un atto impositivo che non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, gli altri coobbligati non possono normalmente riaprire il rapporto con l’Amministrazione chiedendo il rimborso della somma; le loro contestazioni vanno fatte valere nei rapporti interni di regresso o rivalsa.
  • La legittimazione a chiedere il rimborso può essere valutata diversamente quando il responsabile d’imposta abbia pagato spontaneamente; non si può però dedurre automaticamente la legittimazione del contribuente dal fatto che il notaio, quale responsabile d’imposta, non sia legittimato a chiedere il rimborso.
  • Quando la domanda è respinta per una questione preliminare di legittimazione, le contestazioni sulla debenza sostanziale dell’imposta possono restare assorbite e non essere decise: occorre quindi distinguere il mancato esame del merito da una pronuncia che confermi la correttezza dell’imposizione.

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