Cassazione Civile, Ordinanza n. 15344/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno 2003, emesso nei confronti di un esercente attività di albergo e ristorante. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non giustificata la ripresa fondata sugli studi di settore anche in presenza di gravi incongruenze contabili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 146/1998, dell'art. 62-sexies D.L. n. 331/1993 e dell'art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 296/2006, per gli avvisi notificati dopo il 1 gennaio 2007 lo scostamento tra dati dichiarati e risultati degli studi di settore sarebbe di per sé sufficiente a integrare la grave incongruenza richiesta dalla norma. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha prima disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, osservando che il motivo dedotto riguardava una questione di diritto sui presupposti dell'accertamento da studi di settore e non un riesame di fatto. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo: il presupposto della grave incongruenza resta necessario anche per gli avvisi notificati dopo il 1 gennaio 2007, perché l'art. 10, comma 1, L. n. 146/1998 continua a richiamare l'art. 62-sexies D.L. n. 331/1993, che non può dirsi implicitamente abrogato. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della CTR nella parte in cui aveva collegato l'inapplicabilità della novella all'anno d'imposta anteriore al 2007, ma ha confermato il dispositivo finale perché il giudice di merito aveva comunque accertato in fatto che l'Ufficio non aveva dimostrato nel concreto uno scostamento significativo idoneo a spostare l'onere probatorio sul contribuente. Spese compensate per l'evoluzione della materia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione e falsa applicazione di legge.
Continua a richiamare l'art. 62-sexies D.L. n. 331/1993 anche dopo le modifiche del 2006; la novella ha funzione di coordinamento e semplificazione, non di abrogazione implicita del requisito della grave incongruenza.
art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993
Il presupposto della grave incongruenza è necessario per l'accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso, ma non è oggetto di autonoma applicazione decisoria nel provvedimento.
La modifica normativa non ha portata innovativa tale da eliminare il requisito della grave incongruenza; opera come coordinamento normativo.
art. 37, comma 2, lett. b, D.L. n. 223/2006
L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 è richiamata come dato sistematico che spiega la funzione di coordinamento della novella.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone però fermo l'esito decisorio.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il requisito della grave incongruenza tra dati dichiarati e risultati degli studi permane necessario anche per gli avvisi notificati dopo il 1 gennaio 2007, perché la disciplina successiva non lo ha implicitamente abrogato.
- Lo scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e i risultati degli studi di settore non produce automaticamente l'inversione dell'onere della prova: l'Ufficio deve evidenziare in concreto un divario significativo idoneo a legittimare l'accertamento.
- Quando la decisione di merito giunge a un esito conforme ai principi di diritto corretti, la Corte può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza, se il ragionamento complessivo resta giuridicamente e logicamente coerente.
- In sede di legittimità non è consentito contestare il mero apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito se non mediante specifica censura di vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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