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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33798/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme richieste dall’Amministrazione della giustizia a titolo di imposta di registro "prenotata a debito" in relazione a un’ordinanza resa dal Tribunale in un giudizio sommario ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello del Ministero e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria. In Cassazione il Ministero della giustizia e la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate hanno proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 37 d.P.R. 131/1986 e 78 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in una controversia sul recupero di imposta di registro prenotata a debito su atti giudiziari; 2) violazione degli artt. 212 e 227-ter d.P.R. 115/2002, deducendo che la Corte avesse indebitamente ritenuto ancora necessario l’invito al pagamento previsto dall’art. 212, nonostante la disciplina successiva avesse eliminato tale passaggio procedurale. La società contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate e sollevando una questione di legittimità costituzionale sull’asserita disparità di trattamento tra diversi processi in materia di spese di giustizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, perché un ufficio periferico non ha soggettività esterna nel giudizio di cassazione; ha respinto il primo motivo del Ministero della giustizia, affermando che nel recupero dell’imposta di registro prenotata a debito la competenza è dell’ufficio giudiziario e non dell’ufficio finanziario; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che, dopo la riforma del 2009, non sia più necessario l’invito preventivo al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo/cartella per queste spese di giustizia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro la cartella. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la parziale reciproca soccombenza e per il rilievo meramente processuale della pronuncia sull’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    richiamato per sostenere che la competenza al recupero dell’imposta di registro prenotata a debito non spettasse all’Agenzia delle entrate.

  • art. 78 d.P.R. 115/2002

    richiamato insieme all’art. 37 d.P.R. 131/1986 per contestare la legittimazione/competenza dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 212 d.P.R. 115/2002

    la Corte rileva che l’originario invito al pagamento era previsto da questa norma, ma che la previsione è stata superata dalla successiva riforma e non opera più per la riscossione disciplinata dall’art. 227-ter.

  • art. 227-ter d.P.R. 115/2002

    dopo le modifiche legislative, disciplina l’iscrizione a ruolo senza la necessità del previo invito al pagamento; la Corte ne afferma la prevalenza sulla disciplina precedente incompatibile.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    nel giudizio di cassazione tributario si applicano le norme del c.p.c. in quanto compatibili.

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    lettura limitata ai primi gradi di giudizio; non deroga alla necessità che in cassazione stia in giudizio la struttura competente centrale.

  • art. 12, comma 8, D.Lgs. 546/1992

    richiamato per evidenziare la possibilità di assistenza dell’Avvocatura dello Stato alle Agenzie fiscali.

  • art. 10, D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel quadro della capacità processuale degli uffici che hanno emesso l’atto impugnato.

  • art. 2203 c.c.

    richiamato in via analogica per descrivere il modello di rappresentanza/organizzazione degli uffici periferici.

  • art. 2204 c.c.

    richiamato in via analogica nel medesimo ragionamento sulla rappresentanza degli uffici periferici.

  • art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2

    citato a sostegno dell’idea che l’ente destinatario dell’atto sia rappresentato dagli organi competenti.

  • artt. 144 e 145 c.p.c.

    richiamati per la rappresentanza in giudizio dell’ente.

  • art. 208, comma 1, d.P.R. 115/2002

    riconosce una competenza generale degli uffici giudiziari nella gestione della riscossione delle spese di giustizia.

  • art. 3, comma 1, lett. g), d.P.R. 115/2002

    definisce l’ufficio come apparato della PA strumentale all’ufficio giudiziario, escludendo l’ufficio finanziario.

  • art. 73 d.P.R. 115/2002

    regola la procedura di registrazione degli atti giudiziari; all’ufficio finanziario è attribuita solo la comunicazione degli estremi di protocollo e registrazione.

  • art. 59 d.P.R. 131/1986

    richiamato per affermare che, nelle ipotesi di registrazione a debito, resta ferma la competenza degli uffici giudiziari al recupero dell’imposta.

  • art. 10, lett. c), d.P.R. 131/1986

    richiamato quanto alla registrazione della sentenza soggetta a imposta di registro.

  • art. 1, comma 372, L. 244/2007

    ha abrogato l’art. 212 d.P.R. 115/2002, con effetto poi superato dalle successive modifiche legislative.

  • art. 52 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008

    ha reintrodotto un sistema di intimazione/cartuella contestuale da parte dell’agente della riscossione.

  • art. 68 L. 69/2009

    ha ulteriormente modificato il sistema di riscossione, incidendo sulla disciplina previgente.

  • art. 67, comma 3, L. 69/2009

    ha modificato l’art. 227-ter, escludendo l’avviso preventivo e prevedendo l’iscrizione a ruolo diretta.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla disciplina sulla riscossione mediante ruolo.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla controricorrente nella questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente infondata.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    consente alla Corte di decidere nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributario, la legittimazione processuale degli uffici periferici delle Agenzie fiscali non si estende automaticamente alla fase di legittimità, nella quale deve costituirsi la struttura centrale competente; il ricorso proposto da un ufficio periferico è inammissibile per difetto di soggettività processuale esterna in cassazione.
  • In materia di recupero dell’imposta di registro prenotata a debito su atti giudiziari, la competenza al recupero appartiene all’ufficio giudiziario e non all’ufficio finanziario, il quale svolge solo attività strumentali connesse alla formalità della registrazione.
  • Dopo le modifiche legislative del 2009 alla disciplina delle spese di giustizia, la riscossione mediante ruolo dei crediti relativi a spese processuali non deve essere necessariamente preceduta da un autonomo invito al pagamento previsto dalla disciplina previgente, essendo stata quest’ultima superata per incompatibilità.
  • La successione di interventi normativi che regolano la riscossione delle spese di giustizia va letta in termini di abrogazione espressa e incompatibilità sopravvenuta: una norma precedente non "rivive" automaticamente per effetto dell’abrogazione della disposizione abrogante se il nuovo assetto resta incompatibile con essa.
  • Non sussiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi riti processuali; il legislatore può differenziare le modalità di riscossione delle spese di giustizia tra distinti sistemi processuali in presenza di una scelta razionale e non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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