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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15388/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La lite origina da un giudizio contabile promosso dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la condanna solidale di una società di gestione alberghiera in liquidazione e dei suoi rappresentanti al risarcimento del danno erariale pari all’imposta di soggiorno riscossa ma non riversata al Comune in alcuni periodi tra il 2016 e il 2018. In primo grado la società e una delle persone fisiche sono state condannate, mentre un altro soggetto è stato escluso per mancanza di poteri gestori. In appello le soccombenti hanno dedotto, tra l’altro, il sopravvenuto difetto di giurisdizione della Corte dei conti per effetto della normativa successiva che ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, sostenendo che la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione tributaria e che la disciplina sopravvenuta avesse effetti retroattivi tali da incidere sui processi pendenti. La Corte dei conti d’appello ha invece ritenuto che la nuova disposizione fosse norma di interpretazione autentica, idonea a operare ex tunc, ma senza escludere la persistenza della giurisdizione contabile, e ha comunque confermato nel merito la responsabilità e la quantificazione del danno. Nel ricorso per cassazione la parte ha riproposto un unico motivo deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alle modifiche normative intervenute in materia di imposta di soggiorno e alla conseguente asserita devoluzione della controversia al giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla giurisdizione non fosse scrutinabile perché la sentenza d’appello aveva deciso anche nel merito e, in mancanza di uno specifico gravame sul punto nei limiti richiesti, la questione di giurisdizione non poteva essere riesaminata d’ufficio. Di conseguenza, la Corte non ha affrontato il merito del contrasto interpretativo sulla retroattività della norma sopravvenuta e sulla eventuale incidenza della stessa sulla perpetuatio iurisdictionis. È stata inoltre ribadita la ricorrenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Invocato come base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice contabile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Richiamato quale fondamento del ricorso straordinario per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.

  • art. 207 codice di giustizia contabile

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro per dedurre il difetto di giurisdizione.

  • art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020

    Richiamato per sostenere il mutato regime dell’imposta di soggiorno e la diversa qualificazione del gestore della struttura ricettiva.

  • art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23 del 2011

    Norma sostanziale richiamata per la qualifica del gestore quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

  • art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021

    Considerato dalla Corte dei conti come disposizione di interpretazione autentica, operante retroattivamente anche per i fatti anteriori al 19 maggio 2020; la Cassazione non ha però affrontato il relativo tema nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 codice di giustizia contabile

    Richiamato dalla Corte dei conti quale espressione del principio di perpetuatio iurisdictionis nel processo contabile.

  • art. 15 codice di giustizia contabile

    Richiamato nel ragionamento della Corte dei conti sulle preclusioni processuali alla deduzione del difetto di giurisdizione.

  • art. 193 codice di giustizia contabile

    Richiamato, insieme all’art. 15 c.g.c., per sostenere le preclusioni processuali sulla questione di giurisdizione.

  • art. 5 c.p.c.

    Evocato nel provvedimento come norma generale sulla perpetuatio iurisdictionis.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte dei conti ha ritenuto che la quantificazione del danno potesse essere sorretta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato dalla Corte dei conti solo per escludere l’assimilabilità della vicenda a un’abolitio criminis; profilo non esaminato dalla Cassazione nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso decisioni della Corte dei conti, la deduzione del difetto di giurisdizione non può essere riesaminata d’ufficio in assenza di uno specifico e rituale gravame che investa tale capo nei limiti richiesti dal sistema processuale applicabile.
  • Quando la sentenza impugnata ha statuito anche sul merito, la questione di giurisdizione non resta automaticamente riapribile in cassazione solo perché la parte la ripropone in via assertiva o perché il giudice d’appello l’abbia comunque esaminata incidentalmente.
  • La sopravvenienza di una norma che ridefinisce la posizione soggettiva del gestore della struttura ricettiva in materia di imposta di soggiorno non consente, di per sé, di superare il principio di perpetuatio iurisdictionis, tema che va verificato secondo il regime processuale concreto e i limiti delle preclusioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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