Cassazione Civile, Ordinanza n. 02774/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento relativo al reddito di una società a ristretta base della quale la stessa deteneva una partecipazione. L'atto era stato impugnato davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello dell'Agenzia, aveva invece riformato la decisione ritenendo definitivo l'accertamento emesso verso la società, non impugnato da quest'ultima, e osservando che la contribuente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili societari. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul contenuto specifico dell'appello tributario e sulle condizioni dell'impugnazione, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile per difetto di interesse perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme fiscali e processuali in tema di definitività dell'accertamento societario, contraddittorio e tutela del diritto di difesa, sostenendo che, se il socio può contestare un giudicato formatosi senza contraddittorio integro, a maggior ragione dovrebbe poter contestare un accertamento mai impugnato dalla società, quando l'atto a lui notificato incida sul suo patrimonio.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, perché l'Ufficio aveva comunque censurato, sia pure sinteticamente, la decisione di primo grado nel punto in cui aveva esaminato il merito dell'avviso, assolvendo all'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. 546/1992. Ha poi respinto il secondo motivo, ricordando l'orientamento tradizionale che collega l'accertamento del maggior reddito della società a ristretta base a quello del socio, con conseguente preclusione per il socio di contestare l'esistenza di utili extracontabili una volta definitivo l'accertamento societario; ha dato atto di oscillazioni giurisprudenziali più recenti che ammettono, in casi concreti particolari, la possibilità per il socio di dimostrare di non aver percepito redditi consequenziali e di contestare anche l'an della pretesa verso la società. Tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non aveva mai allegato fatti specifici sui redditi della società né elementi idonei a scalfire la definitività dell'accertamento societario. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello tributario deve contenere motivi specifici; è sufficiente una censura che, anche sinteticamente, individui il punto della decisione impugnata e ne contestI la ratio
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di interesse all'appello, ma la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'Ufficio fosse invece sorretta da interesse e specificità
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla formazione del giudicato interno, ma non ritenuto decisivo
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una corretta impugnazione e del giusto processo
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato nel secondo motivo tra le norme sulla validità dell'accertamento fiscale
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato nel secondo motivo tra le norme sulla notificazione degli atti impositivi
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato a sostegno della possibilità di contestare atti presupposti nei limiti previsti dal processo tributario
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quanto ai termini di impugnazione nel contenzioso tributario
art. 6 l. 22 luglio 2000, n. 212
richiamato come parametro di tutela del contribuente e del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento del diritto di difesa del contribuente
art. 6, commi 8 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n. 136/2018
richiamato solo per la precedente istanza di sospensione del processo in vista della definizione agevolata
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando, anche con formulazione sintetica, contenga una critica specifica alla decisione impugnata e consenta di individuare la censura rivolta alla ratio decidendi; non occorre una riproposizione analitica e pedissequa di tutte le difese già svolte.
- Nelle controversie relative ad accertamenti emessi nei confronti di soci di società a ristretta base partecipativa, la definitività dell'accertamento societario può precludere al socio la contestazione dell'esistenza di utili extracontabili, salvo che nel caso concreto emergano elementi idonei a dimostrare che il socio non abbia percepito alcun reddito consequenziale o che l'accertamento presupposto sia comunque sindacabile nei limiti consentiti.
- La mera deduzione in cassazione di un principio astratto sulla contestabilità dell'accertamento presupposto non è sufficiente se il ricorso non allega circostanze concrete idonee a incidere sulla pretesa fiscale riferita al socio.
- In tema di imputazione al socio di maggior reddito accertato in capo a società a ristretta base, la parte che contesta la pretesa deve allegare e provare fatti specifici relativi alla gestione societaria o all'assenza di distribuzione di utili, non essendo sufficiente una contestazione generica della definitività dell'atto societario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →