Cassazione Civile, Ordinanza n. 34063/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti inesistenti per euro 203.648,57, riferiti a fatture per provvigioni passive emesse da una società inglese, e aveva inoltre contestato l'indebita deduzione di ammortamenti per euro 7.957,84. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo provata dall'Amministrazione l'inesistenza delle operazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e ritenendo non idonea la documentazione prodotta dalla società. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; 3) nullità per omessa pronuncia quanto alla qualificazione dell'operazione come soggettivamente, e non oggettivamente, inesistente, con conseguente diversa distribuzione dell'onere probatorio; 4) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse riqualificato le prestazioni fatturate dalla società estera da consulenza ad agenzia, per renderle imponibili ai fini IVA; 5) violazione degli artt. 43, 65, 90 e 102 d.P.R. 917/1986 in tema di indeducibilità delle quote di ammortamento relative a un immobile abitativo che la contribuente qualificava come bene strumentale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il quinto motivo, ritenendo infondata la censura sulla mancata allegazione del PVC perché l'atto era già noto alla contribuente ed era stata svolta interlocuzione preventiva con l'Ufficio; ha altresì escluso la strumentalità dell'immobile abitativo, poiché un bene catastalmente abitativo e locato a terzi non può dirsi strumentale né per natura né per destinazione. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la sentenza d'appello non avrebbe adeguatamente esaminato e valorizzato i rapporti contrattuali e documentali tra le società coinvolte e la natura concreta delle operazioni, nonché la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti ai fini dell'onere probatorio e dell'IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia comunque incompatibile con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le nullità della sentenza denunciate come omessa pronuncia.
art. 7, comma 1, Statuto del contribuente
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione dell'atto impositivo riguarda solo quelli di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
La prova presuntiva addotta dall'Ufficio può spostare l'onere di dimostrare l'effettività e la consistenza del costo sul contribuente, ma il giudice deve valutare compiutamente il compendio indiziario e la documentazione contraria.
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"
La norma è richiamata per il recupero IVA in relazione a fatture relative a operazioni inesistenti; la Corte censura la CTR per non aver adeguatamente esaminato la reale natura dei rapporti sottostanti.
art. 7, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle prestazioni rese dal soggetto estero ai fini della territorialità IVA.
artt. 43, 65, 90 e 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte esclude la deducibilità delle quote di ammortamento per un immobile abitativo non strumentale, perché non destinato direttamente all'esercizio dell'impresa.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
Norma richiamata dalla parte per chiedere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale in Cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168 conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
Richiamato per la disciplina del procedimento camerale.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice, pur senza una specifica argomentazione, sia logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta e ne comporti il rigetto.
- In tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, l'obbligo di allegare gli atti richiamati è escluso quando il contribuente abbia già piena e legale conoscenza di tali atti.
- Nei giudizi tributari fondati su presunzioni, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio mediante un quadro indiziario grave, preciso e concordante, ma il giudice deve verificare in modo concreto la tenuta di tale compendio rispetto alle deduzioni e ai documenti offerti dal contribuente.
- Quando viene contestata l'inesistenza delle operazioni, il giudice deve distinguere con precisione tra inesistenza oggettiva e soggettiva, poiché tale qualificazione incide sul riparto dell'onere della prova e sui presupposti del recupero a tassazione e dell'IVA.
- Un immobile abitativo locato a terzi non è, di regola, bene strumentale per l'impresa e non consente la deduzione delle relative quote di ammortamento come costo strumentale, salvo che sia dimostrata una specifica destinazione funzionale all'attività imprenditoriale.
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