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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, ritenendo tardiva l’impugnazione della cartella di pagamento perché spedita il sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella stessa, individuata dal giudice di merito nel 20 luglio 2015. Con il primo motivo la ricorrente denunciava falsa applicazione di legge e nullità della sentenza per avere la CTR errato nel valutare la data di notifica/ricezione dell’atto, sostenendo che la data corretta fosse il 29 luglio 2015 e non il 20 luglio 2015. Con il secondo motivo deduceva l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per difetto della preventiva comunicazione ex art. 77 d.P.R. 602/1973. Con il terzo motivo lamentava la nullità della sentenza e la falsa applicazione di norme di diritto per irregolarità delle relate di notifica, assumendo che le cartelle non fossero state notificate al legale rappresentante della società ma a soggetti terzi. L’Agenzia delle Entrate eccepiva inoltre l’avvenuto annullamento, per importi inferiori a 1.000 euro, di alcune pretese ai sensi dell’art. 4 d.l. 119/2018 e sosteneva l’inammissibilità del primo motivo, prospettando che l’errore sulla data dovesse semmai essere fatto valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La concessionaria e l’amministrazione proponevano anche ricorso incidentale, lamentando che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla dedotta carenza di giurisdizione del giudice tributario con riguardo alle cartelle aventi crediti non tributari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della società, ritenendo infondata l’eccezione di inammissibilità fondata sulla necessità della revocazione: l’errore revocatorio presuppone infatti una svista percettiva immediatamente rilevabile e su un fatto non controverso, mentre nel caso concreto la data di ricezione dell’atto era stata oggetto di discussione tra le parti. La Corte ha quindi osservato che la CTR aveva indicato come data di ricezione il 20 luglio 2015, a fronte di una spedizione riportata sulla busta al 27 luglio 2015, sicché occorreva verificare la corretta data di ricezione e, di conseguenza, la tempestività del ricorso originario. I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà accertare la data di ricezione dell’atto opposto, la tempestività del ricorso e, solo in caso di ammissibilità dell’appello, esaminare le ulteriori censure; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    false applicazione delle norme di diritto

    il motivo di ricorso per cassazione era stato prospettato come violazione di legge; la Corte non lo ha trattato come errore revocatorio, ma come censura dedotta in cassazione contro la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    l’errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, concernente un fatto non controverso e decisivo; non ricorre quando il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    la censura della ricorrente riguardava la dedotta illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata previa comunicazione; il motivo è stato però assorbito e non deciso nel merito.

  • art. 4 d.l. 119/2018

    importi inferiori a 1.000,00 euro

    l’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’annullamento delle pretese erariali relative a cartelle di importo inferiore alla soglia prevista; la Corte ne ha preso atto ma non ha basato su ciò la decisione.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto o escluso un fatto non controverso sulla base di una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti; non è configurabile quando l’accertamento dipenda da una questione discussa tra le parti o richieda valutazioni interpretative.
  • Quando il giudice di merito dichiari l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione sulla base di una data di notificazione/ricezione ritenuta erronea, la censura può essere proposta con ricorso per cassazione se l’errore non integra una mera svista revocatoria.
  • Se la tempestività del ricorso dipende dalla corretta individuazione della data di ricezione dell’atto impugnato, il giudice di rinvio deve accertare in fatto tale data prima di pronunciarsi sulle ulteriori questioni devolute.
  • Il ricorso incidentale che presupponga la trattazione del merito o della giurisdizione resta assorbito quando la cassazione con rinvio renda necessario un nuovo esame preliminare della tempestività dell’originario ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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