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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi per la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di un professionista e per la conseguente ricostruzione induttiva dei redditi, i cui esiti non coincidevano con le imposte comunque versate. I ricorsi del contribuente erano stati rigettati in primo grado e in appello. In sede di legittimità il contribuente ha proposto tre motivi di ricorso, ma nelle more ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito in l. n. 225/2016, producendo la documentazione di Equitalia Servizi Riscossione attestante la quantificazione degli importi dovuti e i relativi versamenti. Ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, rappresentando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, comunicata anche al difensore della controparte, e della sussistenza dei presupposti della definizione agevolata con integrale avvenuto pagamento delle somme indicate dall'agente della riscossione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. per rinuncia del ricorrente. Le spese sono state compensate e non è stata applicata la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che esclude tale conseguenza in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata dei carichi consente, in presenza della dichiarazione di adesione del debitore, della successiva comunicazione dell'esattore sugli importi da pagare e del versamento delle somme dovute, di far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere comunicata alla controparte e produce effetti estintivi del giudizio se validamente dichiarata dal ricorrente.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e documenta la quantificazione e il pagamento delle somme dovute, la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio.
  • La rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte, è idonea a far cessare il processo di legittimità senza decisione nel merito.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente esclude, in tale ipotesi, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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