Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2007, l'Ufficio emise un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA nei confronti della società, contestando irregolarità nella contabilità, incongruenze di magazzino e fatturazioni comunitarie ritenute invece cessioni interne. La CTP accolse parzialmente il ricorso della contribuente e la CTR rigettò l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata dall'Ufficio la giacenza di magazzino al 31.12.2007, valorizzando la documentazione prodotta dalla società, e ritenendo non dimostrata la contabilità parallela occulta. In Cassazione l'Agenzia dedusse: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi il giudice d'appello pronunciato su capi di sentenza di primo grado non impugnati dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per errato governo delle presunzioni, in relazione alla documentazione contabile di magazzino; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la società era stata cancellata ed estinta, con conseguente prosecuzione del giudizio nei confronti dei soci quali successori ex art. 110 c.p.c. e litisconsorti necessari processuali.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei soci, poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la successione dei soci nei rapporti debitori residui. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, pur riconoscendo che la CTR si era pronunciata anche su capi della sentenza di primo grado favorevoli all'Ufficio, ma senza incidere sulla parte a esso favorevole. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito sulla valutazione delle risultanze documentali e presuntive, precluso in cassazione. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva semplicemente reputato sufficienti le allegazioni documentali della contribuente, senza violare le regole sull'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; i soci sono rimasti intimati e non hanno resistito. Le spese non sono state liquidate per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la prosecuzione del processo nei confronti dei soci quali successori della società estinta.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata, pur avendo eventualmente inciso su capi non devoluti, non ha intaccato la parte della sentenza favorevole al ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e dei criteri di valutazione probatoria.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo fondato su irregolarità contabili e presunzioni.
La Corte esclude che vi sia stata un'errata ripartizione dell'onere probatorio, poiché il giudice di merito ha ritenuto sufficienti le allegazioni documentali della contribuente.
Le censure sull'uso delle presunzioni sono state ritenute, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la successione dei soci nei rapporti debitori residui, con necessità di instaurare o proseguire il giudizio nei loro confronti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata non incide concretamente sulla parte di sentenza favorevole al ricorrente, anche se il giudice di merito abbia svolto considerazioni eccedenti il devoluto.
- La censura sulla violazione delle regole in tema di presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, preclusa al giudice di legittimità.
- In tema di riparto dell'onere della prova, non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito reputi sufficienti le prove documentali offerte dalla parte onerata e l'altra parte si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
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