Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società, per il tramite del suo ex amministratore, due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2003, con recupero a imponibile per IRPEG, IRAP e IVA, fondati sulla partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una frode carosello. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello, riconoscendo la rilevanza dei costi effettivi ai fini delle imposte dirette ma confermando la ripresa IVA per carenza dei presupposti formali e documentali. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia e violazione di legge per avere la sentenza confermato l'indeducibilità dell'IVA senza valutare la sua partecipazione o consapevolezza del meccanismo fraudolento; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e contraddittorietà della decisione rispetto ad altra sentenza resa dal medesimo giudice. La Corte ha però rilevato d'ufficio, come questione pregiudiziale, che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli avvisi e prima dell'introduzione del giudizio, sicché l'ex rappresentante non aveva legittimazione a proporre il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, essendo la società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese anteriormente alla notificazione degli avvisi di accertamento e alla proposizione del ricorso, difettasse originariamente la legittimazione processuale del soggetto che aveva agito quale ex rappresentante della società. Ha quindi dichiarato che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci... e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"
la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società; la norma regola inoltre le azioni dei creditori verso soci e liquidatori dopo la cancellazione
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese"
il differimento quinquennale dell'effetto estintivo opera solo per le richieste di cancellazione presentate nella vigenza della disposizione e non ha efficacia retroattiva
norma richiamata nel ricorso per denunciare errores in iudicando e omessa pronuncia
Massime di principio
- Se la società è già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta prima della notifica dell'avviso di accertamento e della proposizione del giudizio, manca la legittimazione processuale del suo ex rappresentante o liquidatore a proporre impugnazione.
- Nel contenzioso tributario, la cancellazione della società anteriori alla notifica dell'atto impositivo determina un difetto originario di capacità/legittimazione processuale che rende improcedibile il ricorso introduttivo e travolge le censure di merito.
- Il regime di differimento quinquennale dell'efficacia estintiva della cancellazione societaria non si applica retroattivamente alle cancellazioni richieste prima dell'entrata in vigore della disposizione che lo prevede.
- Quando il giudizio di cassazione si definisce per la rilevazione d'ufficio del difetto originario di legittimazione processuale, la Corte può cassare senza rinvio perché il ricorso introduttivo non poteva essere validamente proposto.
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