Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva tassato, per il periodo d'imposta 2004, la plusvalenza realizzata dalla contribuente con la vendita di un terreno. In appello la decisione di primo grado favorevole alla contribuente era stata riformata: la CTR aveva ritenuto che il terreno ceduto fosse in origine una pertinenza di un fabbricato acquistato nel 1981, che nel contratto non risultava una distinta indicazione del prezzo attribuibile separatamente al fabbricato e al terreno pertinenziale, e che pertanto il corrispettivo di acquisto dovesse essere riferito al fabbricato piuttosto che al terreno. Inoltre aveva escluso la rilevanza di documentazione prodotta tardivamente dalla contribuente per dimostrare spese incrementative, ritenendo operante la preclusione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la plusvalenza era stata illegittimamente calcolata sulla rendita dominicale rivalutata anziché sul prezzo di acquisto del terreno; 2) violazione degli artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986, in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 23 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non aveva valorizzato il comportamento dell'Agenzia, la quale non avrebbe contestato la propria tesi e avrebbe persino riconosciuto un errore, riservandosi l'autotutela; 3) violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, assumendo che le fatture comprovanti le spese incrementative non potevano essere prodotte prima perché detenute da terzi e comunque erano stati indicati gli elementi essenziali delle spese nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretto l'accertamento della CTR secondo cui il prezzo di acquisto, nel contratto del 1981, era riferito al fabbricato con il suo terreno pertinenziale e non al terreno poi frazionato e rivenduto, e ha escluso che il principio di non contestazione fosse stato violato, anche perché in processo tributario esso opera solo sul piano probatorio e non impedisce al giudice di valutare diversamente il fatto. È invece stato accolto il terzo motivo: la Corte ha affermato che la preclusione alla produzione documentale in sede contenziosa può essere superata se il contribuente deposita successivamente i documenti e dimostra di non aver potuto rispondere alle richieste dell'ufficio per causa non imputabile. Nel caso concreto, la CTR avrebbe dovuto considerare la dedotta impossibilità di reperire presso terzi documenti relativi a lavori risalenti a molti anni prima e i relativi elementi fattuali allegati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro formale per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
La plusvalenza da cessione di terreni va determinata secondo le regole tributarie applicabili; non può essere automaticamente ancorata alla rendita dominicale se la fattispecie concreta non lo consente.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo insieme al principio di non contestazione, ma non ritenuto decisivo in concreto.
Richiamato come norma processuale del giudizio tributario, ma la Corte non vi ravvisa una violazione autonoma decisiva.
Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario, ma solo sul piano probatorio e nei limiti della disponibilità del diritto controverso.
La documentazione richiesta in sede di accertamento può essere prodotta successivamente se il contribuente dimostra di non aver potuto adempiere per causa non imputabile; il giudice deve valutare tale allegazione in concreto.
Richiamato per la lettura del contratto: la determinazione del prezzo può implicare il riferimento al giusto prezzo o al valore normale del bene considerato.
Massime di principio
- In materia di plusvalenze immobiliari, la qualificazione del bene ceduto e la ricostruzione del prezzo di acquisto devono essere operate sulla base del contenuto del contratto e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; la censura per violazione di legge non può risolversi in una mera diversa lettura del fatto o del documento.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera anche con riguardo ai fatti allegati, ma ha portata essenzialmente probatoria e non vincola il giudice quando le risultanze processuali consentano una diversa valutazione del fatto.
- La preclusione alla produzione documentale in sede di accertamento fiscale non è assoluta: il contribuente può superarla depositando i documenti in giudizio e allegando, con specificità, una causa non imputabile che abbia impedito la produzione tempestiva; il giudice deve verificare in concreto tale impossibilità.
- Quando la prova delle spese incrementative è affidata a documenti risalenti e detenuti da terzi, la valutazione della causa di ritardo non può essere apodittica, ma deve considerare la data delle opere, la loro tipologia e gli altri elementi fattuali allegati.
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