Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con conseguente cessazione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo non ricorrenti i presupposti normativi.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva respinto il suo appello, confermando l'annullamento di un avviso di accertamento Tosap relativo a un'asserita occupazione abusiva di area pubblica. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente, con l'adesione di uno dei controricorrenti, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la Corte ha rilevato che la rinuncia, quale atto unilaterale ricettizio, ove ritualmente comunicata alle parti costituite o notificata ai difensori muniti di visto, comporta l'estinzione del processo. In difetto di alcune formalità, la rinuncia è comunque espressiva del venir meno dell'interesse all'impugnazione, con effetti sul rito. La Corte ha quindi definito il giudizio come estinto e ha compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando l'adesione alla rinuncia e la mancata contestazione della lite; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della relativa previsione e la sua inapplicabilità in ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, ma ricettizio, e deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori che vi appongono il visto.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando effettuata nel rispetto delle forme di legge, estingue il processo senza necessità di accettazione della controparte.
- Anche quando la rinuncia non sia assistita da tutte le formalità richieste, essa può comunque evidenziare il venir meno dell'interesse all'impugnazione e incidere sulla definizione del giudizio.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
- La declaratoria di estinzione del giudizio consente la compensazione delle spese ove le circostanze concrete, come l'adesione alla rinuncia e la mancata contestazione della lite, la rendano equa.
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