Cassazione Civile, Ordinanza n. 25140/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito d'impresa della contribuente per l'anno d'imposta 2009 sulla base di indagini bancarie effettuate sui suoi conti correnti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo imponibile e sanzioni; in appello, però, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'ufficio e rigettato quello della contribuente, confermando integralmente l'atto impositivo. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita notificazione/comunicazione della sentenza a indirizzo PEC errato; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. in tema di prova contraria alle risultanze delle indagini bancarie; 3) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per preteso mancato rispetto della capacità contributiva; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla documentazione sui pagamenti effettuati.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso per cassazione: la sentenza impugnata era stata depositata il 28 agosto 2014 e il ricorso, datato 18 febbraio 2016 e notificato il 22 febbraio 2016, era proposto ben oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La deduzione relativa alla notificazione della sentenza a un indirizzo PEC errato è stata ritenuta irrilevante, anche considerando il decesso del difensore nel giugno 2015, poiché a tale data il termine semestrale era comunque già decorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività; conseguentemente la Corte ha posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata in relazione alla notificazione/comunicazione della sentenza impugnata
invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla notificazione a indirizzo PEC errato
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla correttezza del procedimento di comunicazione della sentenza
richiamato come base normativa delle indagini bancarie e della presunzione relativa sui versamenti e prelievi
richiamato come base normativa delle indagini bancarie
richiamato in tema di onere della prova contraria a carico del contribuente
art. 3 Cost.
invocato per dedurre la violazione del principio di uguaglianza in relazione all'accertamento fiscale
art. 53 Cost.
invocato per dedurre la violazione del principio di capacità contributiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro di denuncia della violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale indicata come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo
utilizzato dalla Corte per affermare la tardività dell'impugnazione rispetto al termine lungo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto del termine lungo di impugnazione va verificato in via preliminare e la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
- La deduzione di irregolarità nella comunicazione o notificazione della sentenza non può elidere la tardività dell'impugnazione quando, in concreto, il termine di legge risulti già spirato prima dell'evento dedotto o prima della proposizione del ricorso.
- In materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, il contribuente che intenda contrastare la pretesa fiscale deve comunque fornire prova contraria idonea a giustificare le operazioni rilevate; tuttavia, nella specie, tale questione non è stata esaminata nel merito per la declaratoria preliminare di tardività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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