Cassazione Civile, Ordinanza n. 27032/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura di un macchinario per la lavorazione del sapone e la produzione di saponette, venduto per un prezzo complessivo di Euro 190.000, di cui una parte era rimasta impagata ed era stata azionata con decreto ingiuntivo. La società acquirente ha proposto opposizione sostenendo che il macchinario non raggiungeva la produttività pattuita di 456 kg/ora; in un accertamento tecnico preventivo era stata riscontrata una produttività inferiore e quantificati costi e danni per il ripristino della funzionalità. In primo grado, revocato il decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale dell’acquirente è stata accolta solo in parte con detrazione dal prezzo di alcune somme per la sostituzione della trafilatrice, l’adeguamento CE e consulenze esterne. In appello entrambe le impugnazioni sono state rigettate. Con il ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 132, comma 2, n. 4, 163 n. 4 e 196 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non specificamente allegati i fatti posti a fondamento della richiesta di integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo la ricorrente, essa aveva allegato che la produttività dichiarata era riferita all’uso del prodotto standard e che il rallentamento dipendeva dalla composizione del prodotto immesso nel macchinario; la prova di ciò avrebbe richiesto un esperimento tecnico. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che non vi era omessa pronuncia, né violazione dell’art. 115 c.p.c., né nullità della motivazione, e che la valutazione circa la genericità e la natura esplorativa della richiesta di rinnovazione della c.t.u. apparteneva al giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la necessità di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato e coerente sul fatto che la venditrice non aveva allegato in modo specifico perché la composizione del prodotto al 100% di olio di oliva dovesse incidere sulla produttività oraria del macchinario, né aveva dedotto in concreto come le dimensioni della trafila incidessero sulla produzione. È stata ribadita la regola per cui il giudice d’appello può rigettare la rinnovazione della c.t.u. quando la richiesta sia meramente esplorativa o tenda a supplire a carenze allegatorie o probatorie della parte. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione dell'articolo è configurabile per omessa pronuncia su domanda o eccezione, non per il semplice rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 115 c.p.c.
Non vi è violazione quando il giudice valuta le prove proposte dalle parti; la censura è ammissibile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti al di fuori dei poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della maggiore o minore forza persuasiva delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell'art. 115.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la sua asserita insufficienza.
art. 163 n. 4 c.p.c.
La ricorrente lo richiama tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità derivante dalla prospettata genericità delle allegazioni.
art. 196 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per sopperire alla mancanza di allegazioni o di prove della parte che la richiede; può essere disposta solo se la richiesta sia sorretta da deduzioni specifiche e non meramente esplorative.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato proposto come nullità della sentenza per errori processuali, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione accelerata
La decisione è stata resa in conformità alla proposta accelerata; ciò comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dal comma 3.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze della responsabilità aggravata, condannando la ricorrente al pagamento di somme sia a favore della controparte sia a favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il rigetto di un'istanza istruttoria, ma solo la mancata decisione su una domanda o eccezione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non attiene alla valutazione comparativa del materiale probatorio.
- La motivazione della sentenza è nulla soltanto quando sia del tutto mancante o meramente apparente; non è più sindacabile in cassazione la mera insufficienza argomentativa, se il ragionamento decisorio è intelligibile.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio esplorativo e non può essere richiesta per colmare lacune allegatorie o probatorie della parte; richiede allegazioni specifiche su fatti tecnici controversi e rilevanti.
- Nel giudizio di appello la rinnovazione della c.t.u. è ammissibile quando si contestino valutazioni tecniche già recepite dal primo giudice, ma il rigetto della richiesta può essere anche implicito se la corte risponde comunque alle censure tecniche sottoposte al suo esame.
- Quando la parte si limita a invocare una diversa lettura tecnica dei fatti senza indicare specificamente il nesso tra il fatto tecnico dedotto e il pregiudizio allegato, la richiesta di nuova c.t.u. può essere qualificata come meramente esplorativa.
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