Cassazione Civile, Ordinanza n. 15976/2025 del 15/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IMU relativa all’anno 2015, emesso nei confronti di una società contribuente. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi valida la sottoscrizione dell’atto con firma digitale e non necessario un preventivo contraddittorio. In appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame del contribuente, affermando, da un lato, che la sottoscrizione a stampa dell’avviso fosse legittima solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, non ricorrenti nel caso di specie; dall’altro, che la demolizione dell’immobile potesse incidere sulla pretesa tributaria, pur senza esonerare del tutto dal tributo. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, per violazione dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, sostenendo che, quando l’accertamento è svolto da un concessionario sulla base di una convenzione con l’ente locale e l’atto è riferibile al legale rappresentante della società concessionaria, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile senza necessità di un provvedimento dirigenziale dell’ente; secondo, per violazione della disciplina IMU/ICI, deducendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla demolizione del fabbricato un effetto automatico di mutamento del presupposto o della base imponibile, senza che risultassero dichiarazione di variazione o aggiornamento catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, nel caso di delega dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione dell’avviso può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale dato risulti in un atto del concessionario che assolva la medesima funzione garantita, nella gestione diretta dell’ente, dal provvedimento dirigenziale. Non è quindi necessario pretendere un provvedimento di esonero dalla firma autografa del dirigente dell’ente pubblico quando l’atto provenga da un concessionario che opera in forza della concessione. Sul secondo ha chiarito che la demolizione del fabbricato non produce automaticamente, da sola, un diverso regime impositivo: la variazione incide sull’imponibile solo se accompagnata dagli elementi richiesti dalla disciplina di settore e, comunque, l’ente non è tenuto a riconoscere benefici non denunciati dal contribuente quando la variazione è idonea a incidere sulla base imponibile. In conclusione, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 87, l. n. 549/1995
"la firma autografa ... è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"
Norma speciale tuttora vigente; per gli atti tributari locali formati con sistemi automatizzati la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile, purché il nominativo sia individuato con atto idoneo a garantire trasparenza e controllo.
Il Registro delle Imprese è richiamato per verificare agevolmente la qualità di amministratore unico/legale rappresentante della società concessionaria, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 5, commi 2 e 6, d.lgs. n. 504/1992
Per ICI e, per rinvio, IMU, la base imponibile segue il valore catastale del fabbricato, mentre il valore dell’area rileva nei casi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o utilizzazione edificatoria previsti dalla legge.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato nel motivo relativo alle variazioni incidendo sul tributo e agli obblighi di dichiarazione del contribuente.
d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 3
Rinvia alla disciplina ICI per la determinazione della base imponibile IMU.
È richiamato per definire gli interventi edilizi di recupero che incidono sul criterio di determinazione della base imponibile.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006
Le variazioni oggettive e soggettive favorevoli al contribuente devono essere denunciate; in difetto l’ente non è tenuto a riconoscere benefici non conoscibili d’ufficio.
art. 31, comma 1, lett. c), d), e), l. n. 457/1978
Richiamato come parametro degli interventi edilizi di recupero che fanno operare il criterio del valore dell’area.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
Criterio richiamato per il valore da assumere nella determinazione dell’imponibile in mancanza di nuovo accatastamento.
Massime di principio
- Quando l’accertamento tributario locale è svolto da un concessionario in forza di una convenzione con l’ente impositore, la legittimazione alla sottoscrizione dell’atto può derivare dal rapporto concessorio e dalla qualità di legale rappresentante della società concessionaria, senza che sia necessario un provvedimento dirigenziale dell’ente pubblico analogo a quello richiesto per la gestione diretta.
- La sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del responsabile richiede, in ogni caso, che il soggetto responsabile sia identificabile tramite un atto idoneo alla funzione di garanzia e trasparenza; tale esigenza si atteggia diversamente a seconda che l’atto sia emesso dall’ente pubblico o dal concessionario.
- In materia IMU/ICI, la demolizione del fabbricato non comporta automaticamente l’applicazione del valore dell’area come base imponibile in assenza dei presupposti normativi specifici e delle relative variazioni rilevanti ai fini tributari e catastali.
- Le variazioni oggettive o soggettive che incidono sulla misura del tributo e determinano benefici per il contribuente devono essere denunciate dal contribuente stesso quando non siano conoscibili d’ufficio dall’ente impositor; in difetto, il beneficio non può essere riconosciuto automaticamente.
- La disciplina della base imponibile dei tributi immobiliari è costruita su presupposti tipizzati e non consente di introdurre in via interpretativa un ulteriore autonomo presupposto d’imposta diverso da quelli espressamente previsti dalla legge.
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