Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15966/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 relativo a un terreno qualificato come area edificabile nel territorio comunale. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che il ricalcolo del tributo fosse stato effettuato assumendo i valori delle aree in zona urbanistica "C2", mentre il suo terreno, da certificato di destinazione urbanistica, ricadeva in zona "C2/P", ritenuta diversa. In ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 5, 7, comma 1, e 10 della L. n. 212/2000, e dell’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, oltre a vizio motivazionale, per non avere la CTR considerato la diversa classificazione urbanistica del bene. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, assumendo che l’edificabilità, ai fini del valore venale, dovesse essere desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi. Ha osservato che le censure, pur formalmente denunciate come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la CTR aveva comunque affermato il principio per cui l’edificabilità dell’area deriva dalla qualificazione urbanistica contenuta nel PRG, e che non erano ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sia per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sia per la presenza di una doppia conforme. È stata quindi pronunciata la reiezione del ricorso, con condanna del contribuente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando attribuisce maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia imposto; non basta lamentare una cattiva valutazione delle prove.

  • art. 5 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma statuizione di merito da parte della Corte.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma statuizione di merito da parte della Corte.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma statuizione di merito da parte della Corte.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma statuizione di merito da parte della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale"; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente, o presenta anomalie tali da violare il minimo costituzionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, sono preclusi i motivi di ricorso fondati sul vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    La riforma ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione ai limiti del minimo costituzionale.

  • L. n. 134 del 2012

    Norma di conversione richiamata in relazione alla riforma del vizio di motivazione.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità, sicché si applicano i principi generali sul ricorso per cassazione.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’edificabilità ai fini ICI va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure che, sotto l’apparenza della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: non sono ammissibili doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose, rispettivamente quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
  • In materia di ICI sulle aree edificabili, l’edificabilità rileva in relazione alla qualificazione urbanistica attribuita dagli strumenti urbanistici comunali, ma la verifica della concreta applicazione di tale criterio e del valore del terreno resta accertamento di merito non rivalutabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.