Cassazione Civile, Ordinanza n. 15958/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativo al periodo d'imposta 2014, emesso a seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione nell'ambito di un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della deducibilità di un accantonamento TFR e degli oneri bancari, nonché della detraibilità dell'IVA limitatamente a euro 87.192, con rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: il primo per violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, 115 c.p.c. 2697 c.c. e 109 TUIR, censurando la ritenuta deducibilità dei costi TFR e degli oneri bancari; il secondo, subordinato, con censura motivazionale sulla medesima ripresa; il terzo per violazione delle norme IVA e della disciplina probatoria sulla detrazione dell'imposta; il quarto per motivazione apparente sulla statuizione relativa all'IVA. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il quarto, cassando la sentenza e rinviando al giudice di secondo grado per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, ha rigettato il quarto e ha dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati, in particolare sul regime probatorio dell'accertamento induttivo puro e sui presupposti della detrazione IVA, e provveda anche sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
"l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni"
nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili; operano presunzioni supersemplici e la ricostruzione deve comunque essere ragionevole e coerente con la capacità contributiva
art. 115 c.p.c.
è stato ritenuto erroneo l'uso della contabilità o delle allegazioni del contribuente quando la contabilità sia stata giudicata complessivamente inattendibile in un accertamento induttivo puro
art. 2697 c.c.
in presenza di accertamento induttivo puro, spetta al contribuente provare in modo analitico i presupposti dei costi dedotti e del diritto alla detrazione IVA
art. 109 TUIR
la deducibilità dei costi richiede prova di certezza, inerenza e competenza, che non può essere desunta da scritture ritenute totalmente inattendibili
art. 55 d.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo accolto sulla detrazione IVA
art. 54, comma 4, d.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo accolto sulla detrazione IVA
art. 52 d.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo accolto sulla detrazione IVA e nella disciplina dei controlli/prove IVA
art. 32 d.P.R. 600/1973
richiamato quale norma probatoria a sostegno della censura sull'IVA
art. 19 d.P.R. 633/1972
la detrazione dell'IVA a monte non spetta per il solo fatto che i beni o servizi siano inerenti all'impresa e fatturati; occorre il rispetto dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione
art. 17 direttiva 77/388/CEE
richiamato come base unionale del diritto alla detrazione IVA, collegato all'imposta a valle
artt. 167 e 63 direttiva 2006/112/CE
la detrazione dell'IVA presuppone che le spese a monte entrino negli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni imponibili a valle
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
mezzo di censura per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per motivazione apparente, ma il motivo è stato rigettato perché la motivazione era comunque comprensibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente
art. 12 preleggi
richiamato nel delimitare l'interpretazione del vizio motivazionale denunciabile in cassazione
Massime di principio
- In caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, l'Ufficio può ricostruire il reddito prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché la ricostruzione sia ragionevole.
- Quando la contabilità del contribuente è reputata complessivamente inattendibile, non è consentito fondare la deducibilità dei costi sulle singole risultanze contabili; il contribuente deve fornire prova analitica dei presupposti di certezza, inerenza e competenza del costo.
- In presenza di accertamento induttivo puro, il riparto dell'onere della prova grava sul contribuente quanto ai fatti costitutivi della deduzione dei costi e del diritto alla detrazione IVA.
- La detrazione IVA non deriva automaticamente dalla mera inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa e dalla presenza di fattura: occorre che siano dimostrati i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione e il nesso tra IVA a monte e operazioni imponibili a valle.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il fondamento della decisione; se la ratio è comprensibile, il vizio motivazionale non sussiste anche se la soluzione giuridica sia erronea.
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