Cassazione Civile, Ordinanza n. 15965/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo ad annualità anteriori alla demolizione di alcuni immobili di proprietà della contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la società concessionaria aveva appellato sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse che gli immobili erano stati demoliti solo nel 2017 e che, quindi, per l’annualità accertata fossero ancora imponibili. La CTR ha accolto l’appello ritenendo tempestivo il gravame, valorizzando la risultanza catastale e la data di demolizione desunta dagli atti. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) tardività dell’appello per asserita consegna alle Poste un giorno dopo il termine; 2) violazione della disciplina IMU/ICI per avere la CTR dato rilievo al dato formale catastale e ritenuto imponibili fabbricati già demoliti; 3) errata applicazione delle norme sulla denuncia di variazione catastale, sostenendo che la documentazione presentata al Comune avrebbe dovuto essere trasmessa agli uffici catastali; 4) illegittimità dell’avviso per difetto di sottoscrizione autografa e insufficienza dell’indicazione a stampa del responsabile; 5) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo; 6) erronea esclusione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura sulla tardività dell’appello, richiamando il principio di scissione soggettiva del perfezionamento della notifica e rilevando che la spedizione risultava effettuata il 18 febbraio 2019. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi sulla pretesa irrilevanza del dato catastale e sulla denuncia di variazione, affermando che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che gli immobili erano stati demoliti solo nel 2017 e che, in materia IMU, il dato catastale ha valore rilevante ai fini dell’imposizione, mentre la denuncia di variazione non era surrogabile da generiche comunicazioni al Comune. Ha respinto il motivo sulla sottoscrizione dell’avviso, ritenendo sufficiente, per gli atti prodotti da sistemi automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, quando questo coincida con l’organo che ha la rappresentanza della società concessionaria. Ha respinto anche il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, escludendo che, per gli accertamenti di tributi locali, esso sia obbligatorio in via generale. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sul cumulo giuridico delle sanzioni per difetto di specificità, mancata indicazione delle date di notifica e delle annualità interessate. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Individua il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso; la Corte verifica se le censure attengano davvero a violazione di legge o, invece, a contestazioni di merito/accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È richiamato come possibile corretta qualificazione del vizio quando si deduca un errore processuale o un travisamento rilevante del fatto processuale.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il travisamento del fatto probatorio è ricondotto al vizio motivazionale solo se riguarda un fatto sostanziale o processuale nei limiti consentiti, non la mera diversa lettura della prova.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se integra errore di fatto nei presupposti di legge, va fatto valere con revocazione.
art. 149 c.p.c.
Richiamato nel principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta.
art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982
Richiamato insieme all'art. 149 c.p.c. per il principio secondo cui la notifica per il notificante si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata in via esclusiva sulla rendita catastale, senza ricorso a criteri diversi.
art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il criterio alternativo della data di ultimazione dei lavori o dell'utilizzazione rileva solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto in catasto.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Fa salvo l'obbligo di denuncia delle variazioni soggettive e oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta, quando non conoscibili d'ufficio dal Comune.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
È richiamato solo per l'esempio dell'immobile inagibile, in cui la riduzione d'imposta opera anche senza istanza se lo stato è noto al Comune.
art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995
la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati
Per gli atti tributari automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile; la Corte distingue tra necessità di un atto di investitura per i funzionari pubblici e mera verifica dell'organo che rappresenta la società concessionaria.
art. 2188 c.c.
È richiamato per indicare che l'organo societario titolare della rappresentanza è agevolmente verificabile tramite il Registro delle imprese.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento del preteso obbligo di contraddittorio preventivo, ma non ritenuto decisivo per gli accertamenti di tributi locali.
art. 7 L. n. 241 del 1990
Invocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte esclude un obbligo generalizzato nel procedimento di accertamento dei tributi locali.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente per il contraddittorio preventivo; la Corte ne limita la portata nel settore dei tributi locali secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del cumulo giuridico/sanzioni e dei principi euro-unitari, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato in tema di cumulo giuridico delle sanzioni; la Corte rileva che il concorso e la continuazione si interrompono con la constatazione della violazione e che, nel caso concreto, mancavano dati essenziali.
art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997
Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una censura che mira soltanto a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri un vero errore di fatto, deve essere fatto valere con i rimedi propri dell'errore revocatorio; se invece investe un punto controverso deciso dal giudice, va dedotto nei limiti dell'art. 360 c.p.c. secondo la natura del vizio.
- In materia di notifica di atti processuali soggetti a termine, il perfezionamento per il notificante coincide con la consegna dell'atto al soggetto che funge da tramite del procedimento notificatorio, non con il successivo recapito al destinatario o con adempimenti organizzativi interni del servizio postale.
- Ai fini dell'IMU/ICI, per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale costituisce il criterio ordinario ed esclusivo di determinazione della base imponibile; i criteri alternativi operano solo quando il bene non sia ancora iscritto o non sia ancora configurabile come fabbricato.
- La demolizione effettiva di un immobile è fatto diverso dal mero rilascio di un titolo o di un permesso edilizio: per escludere o modificare l'imposizione occorre l'evento materiale rilevante e, se necessario, la relativa denuncia di variazione.
- Le comunicazioni effettuate al Comune non surrogano, di regola, gli adempimenti dovuti verso l'ufficio catastale quando la variazione incide sulla base imponibile e non sia conoscibile d'ufficio dall'ente impositore.
- Per gli atti tributari automatizzati degli enti locali, l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile è sufficiente se il soggetto è individuabile nell'organo che rappresenta l'ente o la concessionaria; non è necessario applicare, per analogia, regole pensate per la preventiva designazione di funzionari pubblici.
- Il contraddittorio endoprocedimentale, pur rilevante come principio generale, non opera in termini assoluti in materia di accertamento dei tributi locali secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- La richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni deve essere sorretta da allegazioni specifiche sulle date di notifica, sulle annualità e sulle violazioni interessate; in difetto la censura è inammissibile.
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