Cassazione Civile, Ordinanza n. 15962/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso per omesso pagamento su immobili di proprietà della contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che gli immobili originari fossero stati demoliti e sostituiti da nuovi fabbricati già dal 28.02.2009, oltre a ritenere regolarmente sottoscritto l’atto e non necessario un contraddittorio endoprocedimentale. La società concessionaria aveva appellato sostenendo, sulla base della documentazione prodotta, che la demolizione fosse avvenuta soltanto nel 2017; la CTR ha accolto l’appello e ha ritenuto dovuta l’IMU per il 2012. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme in tema di IMU/ICI per avere la CTR attribuito prevalenza al dato catastale e ritenuto imponibili fabbricati già demoliti; 2) violazione delle norme sulla denuncia di variazione catastale, sostenendo che la documentazione fosse stata presentata al Comune e che spettasse a questo trasmetterla agli uffici catastali; 3) violazione della disciplina sulla sottoscrizione degli atti tributari, per l’asserita invalidità dell’indicazione a stampa del responsabile in mancanza di un atto preventivo di nomina; 4) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, per avere escluso la necessità di un previo confronto procedimentale; 5) violazione della disciplina sul cumulo giuridico delle sanzioni, per avere escluso l’applicabilità del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha considerato corretta la valorizzazione del dato catastale e della situazione di fatto accertata dalla CTR, ha escluso che la documentazione presentata al Comune potesse valere come denuncia idonea a esonerare il contribuente dagli obblighi verso gli uffici competenti, ha giudicato valida la sottoscrizione con indicazione a stampa del responsabile dell’atto emesso dalla concessionaria, ha negato l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti su imposte locali in questo contesto e ha ritenuto insussistenti i presupposti del cumulo giuridico delle sanzioni, trattandosi del primo anno di applicazione dell’IMU. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata secondo la rendita catastale; per la ricorrente, il dato catastale non può essere ignorato se gli immobili non risultano ancora demoliti al momento d’imposta.
artt. 65 e 66 d.lgs. n. 112/1998
La denuncia di variazione e le comunicazioni rilevanti non possono essere sostituite da una generica presentazione di documenti a un ente diverso da quello competente; il Comune non è tenuto a trasmettere tali atti agli uffici catastali in modo da far valere automaticamente il beneficio fiscale.
art. 1, comma 87, l. n. 549/1995
Negli atti tributari prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; nel caso di società concessionaria, è sufficiente la sottoscrizione riferibile all’amministratore unico che ha la responsabilità della procedura.
art. 24 Cost.
Il richiamo al diritto di difesa non comporta, nel caso concreto, la necessità di un contraddittorio preventivo per l’attività di accertamento delle imposte locali.
Non viene affermato un obbligo generale di partecipazione procedimentale per l’accertamento tributario locale in assenza di specifica previsione.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
La disciplina dello statuto del contribuente non è stata ritenuta tale da imporre il contraddittorio preventivo nel caso di accertamento IMU in esame.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Il motivo relativo al cumulo giuridico è stato respinto anche perché, per il caso concreto, non risultavano i presupposti applicativi della continuazione e del relativo beneficio.
Il cumulo giuridico e l’istituto della continuazione operano solo per violazioni plurime riferibili a periodi diversi; la contestazione della violazione segna il punto di arresto, e nel caso concreto mancavano precedenti periodi d’imposta utili poiché si trattava del primo anno IMU.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
Richiamato per affermare, in via generale, che la riduzione per inagibilità può operare anche senza istanza del contribuente quando lo stato sia noto al Comune; la regola non è stata però applicata al caso concreto.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006
In tema di ICI, le variazioni oggettive o soggettive che incidono sulla determinazione dell’imposta e comportano riduzioni devono essere denunciate dal contribuente se non conosciute ufficialmente dall’ente impositore.
Massime di principio
- Per i fabbricati iscritti in catasto, la determinazione della base imponibile dei tributi immobiliari è ancorata alla rendita catastale; il dato catastale ha rilievo probatorio nel contenzioso tributario e non può essere neutralizzato da deduzioni meramente assertive sulla pretesa demolizione del bene.
- L’onere di far valere le variazioni oggettive che comportano riduzioni d’imposta grava sul contribuente secondo le regole di specifica denuncia previste dalla normativa tributaria; la presentazione di documenti a un ente non competente non sostituisce la comunicazione dovuta all’ufficio competente.
- Negli atti tributari formati con sistemi automatizzati la firma autografa può essere validamente sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile, purché il soggetto sia identificabile e la sua qualità sia coerente con l’organizzazione dell’ente o del concessionario che emette l’atto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non opera come regola generale e indiscriminata per gli accertamenti relativi alle imposte locali, dovendosi verificare se la legge lo preveda o se ricorrano specifiche esigenze che lo rendano necessario.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni tributarie presuppone pluralità di illeciti riferibili a periodi diversi e si arresta con la contestazione della violazione; se l’atto riguarda un solo periodo d’imposta e non vi sono violazioni precedenti da unificare, il beneficio non è applicabile.
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