Cassazione Civile, Ordinanza n. 15968/2025 del 15/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, concernente un'area edificabile nel territorio comunale, per un importo complessivo di euro 12.568,00. Sia la CTP sia la CTR rigettavano il ricorso, rilevando che l'avviso indicava il terreno come ubicato in zona urbanistica C2, mentre in realtà il terreno ricadeva in zona C2/P; tuttavia le due zone erano entrambe qualificate dal PRG come zona residenziale attrezzata e, secondo le deliberazioni comunali richiamate, assoggettate al medesimo valore venale di euro 60,00 al mq. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 5, 7 e 10 della L. n. 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, oltre a vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato che il ricalcolo del tributo era stato effettuato prendendo a riferimento i valori della zona C2 e non della zona C2/P; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, assumendo che l'edificabilità dovesse essere desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che l'errore di collocazione del bene non aveva inciso sul trattamento impositivo, poiché le zone C2 e C2/P erano assoggettate allo stesso valore; ha inoltre escluso la deducibilità del vizio di motivazione nei limiti prospettati, richiamando il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha poi precisato che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non erano formulate nei ristretti limiti ammissibili, e che la delibera comunale successiva non aveva modificato il valore delle aree C2/P, rimasto quello già stabilito nel 2007. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IMU. Ha ritenuto che l'errata indicazione della zona urbanistica nell'avviso non avesse arrecato alcun pregiudizio sostanziale, perché le aree C2 e C2/P erano valutate e tassate nello stesso modo, entrambe ricomprese nella medesima destinazione urbanistica e assoggettate al medesimo valore venale. Ha escluso anche la fondatezza delle doglianze processuali e motivazionali, osservando che il vizio di motivazione era comunque non deducibile nei termini prospettati, anche per la presenza di doppia conforme, e che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non erano state prospettate secondo i criteri di ammissibilità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ha dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a prova legale; non è ammesso lamentare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 5 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne abbia dato una specifica interpretazione autonoma.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne abbia dato una specifica interpretazione autonoma.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne abbia dato una specifica interpretazione autonoma.
art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
La delibera comunale che determina il valore venale delle aree edificabili mantiene efficacia per le zone non espressamente modificate da successive delibere.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà motivazionale, salvo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura sul vizio motivazionale quando le due decisioni di merito siano fondate sulle stesse ragioni di fatto.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
L'edificabilità dell'area ai fini IMU va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come base del potere comunale di determinare il valore venale degli immobili edificabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sugli immobili edificabili, un errore nell'indicazione della zona urbanistica nell'avviso non determina illegittimità dell'atto se risulta che la diversa e corretta sottozona è assoggettata al medesimo valore venale e non vi sia pregiudizio concreto per il contribuente.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alla totale mancanza di motivazione, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o alla motivazione incomprensibile; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà.
- La presenza di doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale quando il ricorrente non alleghi che le due decisioni di merito si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo entro confini rigorosi: non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma occorre denunciare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'erronea applicazione del regime legale di valutazione della prova.
- Il potere del Comune di determinare il valore venale delle aree edificabili mediante delibera permane per le zone non successivamente modificate; la mancata menzione di una sottozona in una delibera successiva non comporta automaticamente l'abbattimento del valore già fissato in precedenza.
- L'edificabilità ai fini del prelievo tributario va desunta dalla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale, ma, ove diverse aree siano entrambe ricomprese nella medesima destinazione urbanistica e assoggettate allo stesso valore, l'eventuale errore descrittivo non incide sulla debenza dell'imposta.
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