Cassazione Civile, Ordinanza n. 15971/2025 del 15/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore immobiliare per l’anno d’imposta 2006, con rideterminazione del reddito d’impresa e delle imposte IRES, IVA e IRAP in relazione alle provvigioni percepite da contratti di mediazione immobiliare. Dopo un primo contenzioso culminato in una cassazione con rinvio limitata alla determinazione della percentuale media di provvigione, la CTR in sede di rinvio ha accolto solo parzialmente l’appello della società, riducendo il quantum della pretesa fiscale e applicando una provvigione media del 2% per ciascuna parte. La società ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per totale assenza di motivazione, dedotta come violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost.; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato l’asserita insussistenza di condotta antieconomica, la conformità del fatturato agli accordi contrattuali e la diversa media percentuale calcolata dall’Ufficio; 3) nullità della sentenza per asserita mancanza di contenuto precettivo e omessa decisione sulle domande; 4) violazione delle norme sul processo tributario e sulla condanna generica, lamentando che la CTR avrebbe omesso di accertare e determinare compiutamente il quantum debeatur. L’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di rinvio era graficamente presente, intelligibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, che consisteva nella rideterminazione della percentuale di provvigione al 2% per ciascun contraente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo poiché non deduceva un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a contestare valutazioni istruttorie e questioni già scrutinare o precluse nel giudizio di rinvio; inoltre le doglianze risultavano generiche e prive di specifica dimostrazione della decisività e della sede processuale in cui sarebbero state introdotte. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per assoluta genericità e mancanza di indicazione delle disposizioni asseritamente violate. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che nel processo tributario, di tipo impugnazione-merito, il giudice che ridetermina la pretesa fiscale non emette una condanna generica ma può e deve quantificare la maggiore imposta dovuta entro i limiti del devoluto; nel caso concreto la CTR aveva effettivamente determinato i maggiori ricavi e applicato un criterio predeterminato di calcolo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Amministrazione non ha resistito con attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere esistente e intelligibile; la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva.
art. 111 Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e controllabile, ma non è richiesta una motivazione ampia o analitica in ogni parte.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo nei casi estremi di inesistenza o apparenza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio è configurabile quando la sentenza sia affetta da nullità processuale per motivazione mancante o apparente o per altri vizi che impediscano di comprendere la decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare il mancato esame di prove o elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso, oltre alla sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare e specificare gli atti e i documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso per cassazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento analitico-induttivo consente la ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni gravi, precise e concordanti anche in difformità dalle scritture contabili.
Le presunzioni semplici possono fondare la ricostruzione del reddito se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
Il processo tributario è orientato alla decisione di merito e non alla sola eliminazione dell’atto impugnato.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa la violazione dedotta nel caso concreto.
La censura sulla condanna generica è infondata perché il giudice tributario aveva già quantificato la pretesa con criterio predeterminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Introduce il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti contraddizioni tali da renderla incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisibile.
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso dalla sentenza rescindente e dalle preclusioni che ne derivano: non possono essere introdotte nuove questioni o riaperti profili già definiti dalla Corte di cassazione.
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non si limita ad annullare l’atto ma deve rideterminare la pretesa fiscale nel merito quando ritenga infondata o solo parzialmente fondata la pretesa dell’Ufficio.
- L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; in tale contesto, la contestazione del contribuente deve confrontarsi con la specifica ricostruzione presuntiva adottata dall’Amministrazione e dal giudice di merito.
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