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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5153/2021 del 25/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli accertamenti IVA relativi agli anni 2003-2006 per il recupero dell'IVA e la decurtazione del plafond a seguito di accertate operazioni ritenute fittizie di esportazione verso due società con sede in Liechtenstein (ALLGE AG e VERDE AG). La contribuente contestava che le operazioni fossero reali o, in subordine, che fosse applicabile l'art. 6 D.Lgs. 471/1997 (violazioni formali) e che le notifiche fossero nulle; sosteneva inoltre che la CTR aveva equivocato tra interposizione reale e fittizia e che la sentenza di patteggiamento penale non poteva essere attribuita valore probatorio decisivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Distillerie Sembenotti confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto sussistente una "interposizione fittizia" (simulazione soggettiva) delle società estere, avendo la contribuente utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e appropriandosi indebitamente del plafond IVA. La sentenza penale di patteggiamento, insieme alle dichiarazioni dell'autista e alle ammissioni dell'imputato, è stata considerata un "importante elemento di prova" nel giudizio tributario. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 8.000,00 oltre spese), rigettando tutte le censure promosse.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8

    le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non [potevano] costituire plafond

    Le fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere utilizzate per maturare il diritto al plafond IVA; se le vendite all'estero sono simulate tramite interposizione fittizia il regime di sospensione d'imposta non opera.

  • d.l. n. 331/1993, art. 41

    Riferimento normativo invocato con riguardo al diritto al plafond e agli adempimenti previsti (artt. 46-47 del medesimo D.L.); la Corte ha comunque escluso il diritto al plafond perché la fattispecie configurava una frode sostanziale.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 6

    Articolo relativo alle violazioni formali; la Corte ha ritenuto che nel caso si trattasse non di mera violazione formale ma di violazione sostanziale, quindi l'art. 6 non poteva essere invocato per regolarizzare la posizione.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 7

    Articolo relativo alle violazioni sostanziali; la CTR e la Cassazione hanno qualificato la condotta come violazione sostanziale (simulazione/operazioni soggettivamente inesistenti) impedendo l'operatività del plafond.

  • Codice di procedura penale, art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è considerata un rilevante elemento di prova nel giudizio tributario; il giudice tributario può utilizzarla salvo che non dia adeguata motivazione per disconoscerne l'efficacia probatoria.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-653/18 (Unitel)

    "il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell'esenzione dall'IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA."

    La giurisprudenza UE afferma che chi partecipa intenzionalmente a una frode non può beneficiare dell'esenzione IVA; il principio è stato applicato in estensione alla fattispecie per negare il plafond alla contribuente che aveva partecipato al meccanismo fraudolento.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 267, par. 3

    Richiamato in relazione alla possibilità di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la Corte ha ritenuto la rimessione non necessaria o irrilevante alla luce della chiarezza della fattispecie e della giurisprudenza comunitaria già applicabile.

  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 62

    Richiamato per sostenere che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha una speciale esclusione dalle norme ordinarie del ricorso per cassazione; le disposizioni sul ricorso ex art. 54 D.L. 83/2012 si applicano anche ai giudizi tributari.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata dalla ricorrente per motivi di cassazione; la Corte ha esaminato e rigettato le doglianze sulla motivazione e sulla interpretazione dei fatti, ritenendo infondate le censure di violazione di legge e motivazione apparente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Citato in punto di liquidazione/indicazione dei presupposti per il versamento; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'azione esecutiva/contenziosa amministrativa finale (menzione formale nella parte dispositiva).

Massime di principio

  • La sentenza penale di patteggiamento costituisce un "importante elemento di prova" nel giudizio tributario e può essere utilizzata dal giudice tributario, salvo che quest'ultimo non motivi adeguatamente il perché dell'esclusione della sua efficacia probatoria.
  • Per accertare l'interposizione (in particolare l'interposizione fittizia) il giudice di merito valuta globalmente elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; non è ammessa in cassazione una rivalutazione libera e globale della prova se non vi è vizio di motivazione grave.
  • Le fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti non possono costituire plafond IVA: se la cessione all'esportazione è simulata tramite soggetti fittizi, il regime di sospensione d'imposta non opera.
  • Occorre distinguere interposizione reale (dove il terzo opera in proprio) dall'interposizione fittizia/simulazione soggettiva; nella simulazione il presunto intermediario non ha effettiva autonomia e le conseguenze fiscali ricadono sull'interponente.
  • Il principio di neutralità fiscale e il diritto all'esenzione IVA non tutelano il soggetto che abbia partecipato intenzionalmente a una frode: l'operatore deve adottare tutte le misure ragionevoli per non partecipare a operazioni fraudolente.
  • In sede di cassazione i vizi di motivazione sono rilevanti solo se si tratta di carenza assoluta, motivazione apparente o illogicità tali da impedire di comprendere la ratio decidendi; censure che chiedono una diversa valutazione della prova di merito sono inammissibili.

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