Cassazione Civile, Sentenza n. 5152/2021 del 25/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado favorevole all'Agenzia in ordine a cartella di pagamento relativa a maggiori IVA per gli anni 1988-1990. Le questioni principali erano: (1) se la seconda iscrizione a ruolo e la cartella emessa nel 2007 costituissero una illegittima "duplicazione" di una precedente iscrizione a ruolo definitiva del 1999; (2) se il termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 debba decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di conferma degli avvisi di accertamento (5/12/1999) o dalla successiva sentenza della Corte di cassazione del 21/02/2007 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del contribuente. L'Agenzia deduceva inoltre che lo sgravio conseguente alla nullità di una cartella per vizi di notifica non avrebbe annullato la legittimità della prima iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la seconda iscrizione a ruolo (19/12/2007) e la cartella n. 068.2008.00191931.60.000 sono tardive rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 17 DPR 602/1973, perché la definitività degli avvisi d'accertamento va riferita al momento in cui è venuto meno il diritto di impugnazione (5/12/1999) e non alla successiva pronuncia di inammissibilità per tardività della Corte di cassazione. La deroga prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c. (rimessione in termini per contumacia) non era applicabile perché il contribuente non ha dimostrato la completa mancata conoscenza del processo. Ne consegue che la seconda iscrizione è inefficace ai fini della riscossione e la cartella è nulla/inefficace per decorso dei termini. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla sulle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 1, lett. c)
Il termine di decadenza per iscrivere a ruolo le somme dovute in base agli accertamenti decorre dalla data in cui gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi; la Corte ha ritenuto che tale definitività coincidesse con la scadenza del termine per impugnare la sentenza di conferma (5/12/1999) e non con la successiva pronuncia di Cassazione del 2007.
codice di procedura civile, art. 327, comma 1 e comma 2
L'art. 327, comma 2, consente l'impugnazione tardiva del contumace solo se sussiste la nullità della citazione/notificazione e la dimostrazione che la parte non ha avuto conoscenza del processo. Nel caso di specie tali condizioni non sono state provate, per cui la sentenza di conferma è divenuta giudicato al termine ordinario.
Riferito marginalmente dalla ricorrente in tema di prescrizione decennale: la Corte ha escluso che la sentenza di inammissibilità del 2007 potesse novare la data di passaggio in giudicato della precedente sentenza né far decorrere ex novo termini di iscrizione a ruolo.
codice di procedura civile, art. 292
Richiamato in relazione alla necessità di notifica personale di atti per poter invocare la deroga dell'art. 327; la mancata notifica di tali atti può giustificare la rimessione in termini solo se dimostrata la radicale assenza di conoscenza del processo.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento formale del motivo di cassazione relativo alla lamentata violazione di norme di diritto nella decisione impugnata (ricorso per cassazione).
Massime di principio
- Per calcolare la decorrenza del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 17 DPR 602/1973 occorre fare riferimento al momento in cui gli atti impositivi sono divenuti definitivi (passaggio in giudicato), che si verifica alla scadenza del termine per impugnare salvo che venga riconosciuta la deroga dell'art. 327 c.p.c.
- La possibilità di emettere una nuova cartella in sostituzione di una precedente nulla sussiste solo se la nuova emissione avviene entro i termini di legge: la mera nullità della cartella precedente non autorizza automaticamente una nuova iscrizione oltre la decadenza.
- L'applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. (rimessione in termini per il contumace) richiede prova della nullità della notifica/citazione e della completa mancata conoscenza del processo; fatti come la mera mancata comunicazione di udienze non sono di per sé sufficienti se la parte era in altro modo a conoscenza del giudizio.
- Se una sentenza di merito è sorretta da più "rationes decidendi" autonome, il ricorrente in Cassazione deve censire tutte le ragioni alternative per ottenere la cassazione; il rigetto di una delle ragioni rende priva di interesse l'impugnazione delle altre.
- Lo sgravio contabile derivante dall'annullamento di una cartella per vizi di notifica non equivale necessariamente all'annullamento della statuizione di merito sugli accertamenti fiscali, e non sempre produce effetti capaci di riaprire i termini per la riscossione se la definitività degli atti era già maturata.
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