Cassazione Civile, Sentenza n. 5508/2021 del 26/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Palumbo impugnava la distribuzione del ricavato di un'espropriazione immobiliare ex art. 617 c.p.c., chiedendo che gli fosse riconosciuta la prelazione in quanto cessionario di un credito assistito da ipoteca. Il trasferimento del credito non era stato annotato tempestivamente nei registri immobiliari (l'annotazione è stata effettuata dopo il decreto di trasferimento e la trascrizione), per cui il giudice dell'esecuzione lo aveva ritenuto chirografo e il Tribunale, nel respingere l'opposizione, aveva affermato la natura costitutiva dell'annotazione ai fini dell'opponibilità della prelazione. Palumbo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2843 e 2916 c.c., sostenendo che la mancata annotazione non può privare il cessionario della prelazione nella distribuzione del ricavato quando l'ipoteca fosse anteriore al pignoramento e noto ai creditori concorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato l'ordinanza/decisione impugnata annullando l'ordinanza distributiva. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, precisando il coordinamento tra art. 2843 c.c. (che attribuisce all'annotazione funzione costitutiva/identificativa nel trasferimento dell'ipoteca) e art. 2916 c.c. (che esclude effetti delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento nella distribuzione). Ha concluso che, ai fini della sola distribuzione del ricavato, l'annotazione ha funzione prevalentemente di pubblicità-notizia e non può automaticamente degradare a chirografo un cessionario di credito assistito da ipoteca opponibile alla procedura quando l'ipoteca fosse già iscritta prima del pignoramento e la cessione sia idoneamente dimostrata in tempo utile al giudice dell'esecuzione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 2843 cod. civ.
L'annotazione nei registri immobiliari, in linea generale, ha carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo (individua il nuovo titolare della prelazione); tuttavia questa funzione è da coordinare con la disciplina della distribuzione del ricavato (art. 2916 c.c.).
art. 2916 cod. civ.
Nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento: il vincolo insorto successivamente resta improduttivo di effetti in sede distributiva.
art. 617 cod. proc. civ.
Norma processuale che consente l'opposizione alla distribuzione del ricavato; è lo strumento utilizzato dal ricorrente per far valere la propria pretesa.
art. 2913, art. 2914, art. 2915 cod. civ.
Richiamati come esempi di disposizioni che sanciscono l'inefficacia di atti successivi al fine di tutelare i creditori: il criterio teleologico è la prevenzione del pregiudizio ai creditori concorrenti.
art. 58, comma 3, d.lgs. n. 385/1993
Citato a titolo esemplificativo come normativa speciale in cui la formalità dell'annotazione può avere un trattamento diversificato; il riferimento conferma che esistono discipline particolari dove la formalità è recessiva rispetto a esigenze operative.
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione all'ammissibilità del ricorso e alla correttezza della sua esposizione: la Corte ritiene che i fatti e i documenti siano sufficientemente esposti.
art. 96 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto non sussistenti gli estremi per una condanna per lite temeraria o per pronunce ex art. 96, compensando le spese.
Massime di principio
- Quando un credito assistito da ipoteca viene ceduto dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima del pignoramento, l'annotazione ha prevalentemente funzione di pubblicità-notizia: ai fini della distribuzione del ricavato il cessionario può essere riconosciuto titolare della prelazione se la cessione è dimostrata in tempo utile al giudice dell'esecuzione.
- Se un'ipoteca è stata iscritta prima del pignoramento e quindi risultava nota ai creditori concorrenti, la cessione del credito non dovrebbe automaticamente degradare il cessionario a chirografo nella ripartizione solo per la mancanza di annotazione.
- Le ipoteche iscritte dopo il pignoramento, per effetto dell'art. 2916 c.c., non rilevano nella distribuzione del ricavato; pertanto cessioni che producono nuovi diritti di prelazione posteriori al pignoramento restano inefficaci rispetto al riparto.
- Se la cessione è avvenuta dopo la vendita e dopo il decreto di trasferimento (quando le formalità si sono "purgate"), la necessità di annotazione può essere superata: in taluni casi il cessionario può far valere la prelazione sul prezzo senza annotazione.
- In concreto, occorre distinguere tra circolazione del diritto reale (dove l'annotazione è costitutiva e rilevante per i terzi) e distribuzione del ricavato (dove la funzione dell'annotazione è più limitata e finalizzata a identificare il titolare ai fini del riparto).
- Prassi consigliata: annotare tempestivamente le cessioni e comunque documentare e notificare al giudice dell'esecuzione e alle parti la cessione in tempo utile per il giudizio distributivo; conservare prove della data della cessione e della tempestiva informazione ai partecipanti all'esecuzione.
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