Cassazione Civile, Sentenza n. 5156/2021 del 25/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2004 per indebita detrazione dell'IVA: la società aveva detratto l'IVA sugli acquisti senza applicare il pro rata tenendo conto della cessione, fatturata in esenzione, della partecipazione nella società Carnielli Fitnes s.p.a. La CTR aveva ritenuto la cessione riconducibile all'attività d'impresa sulla base dello statuto e della finalità industriale dichiarata dalla società, qualificandola come prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile; la ricorrente sostiene invece che la cessione era un'operazione occasionale e che l'accertamento non è fondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la sentenza della CTR per aver valutato la riconducibilità dell'operazione solo in base all'oggetto sociale anziché sull'attività concretamente svolta e per non aver indicato elementi specifici che comprovassero che l'acquisizione e la cessione delle partecipazioni fossero state effettuate per interferire nella gestione delle società partecipate o che costituissero un prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia (SKF, C&D Foods, Ryanair) e ha enunciato il principio di diritto secondo cui le cessioni di azioni o partecipazioni sono escluse dall'IVA salvo che siano parte di un'attività commerciale di negoziazione/acquisizione finalizzata a interferire nella gestione o costituiscano un prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis
Norma richiamata nel motivo di ricorso in materia di detrazione e pro-rata IVA: la Corte ha rilevato che la valutazione della riconducibilità dell'operazione al settore d'impresa deve basarsi sull'attività effettivamente svolta e non solo sull'oggetto sociale, ai fini dell'applicabilità della disciplina del pro rata
Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 168
Richiamata tramite la giurisprudenza comunitaria: stabilisce i criteri per la qualifica di soggetto passivo IVA e il diritto a detrazione; la semplice acquisizione e detenzione di partecipazioni non costituisce attività economica ai fini IVA salvo interferenza gestionale o attività di negoziazione professionale
Corte di Giustizia UE, causa C-502/2017 (C&D Foods acquisition ApS)
Utilizzata per affermare che una società il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni senza interferire nella gestione non è soggetto passivo IVA e non ha diritto a detrazione
Corte di Giustizia UE, sentenza C-29/08 (SKF)
Indica che le operazioni relative ad azioni o partecipazioni rientrano nell'IVA se compiute nell'ambito di attività commerciale di negoziazione di titoli, per interferire nella gestione o come prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile
Corte di Giustizia UE, sentenza C-249/17 (Ryanair)
Richiamata per confermare i criteri di qualificazione come attività economica ai fini IVA e il principio secondo cui solo i versamenti corrispettivi di un'operazione economica rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA
Principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
Le cessioni di azioni o partecipazioni non rientrano nell'IVA salvo che siano accertate come parte di un'attività commerciale di acquisizione finalizzata a interferire nella gestione delle società partecipate o come prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile
Massime di principio
- Per stabilire se l'acquisizione o la cessione di partecipazioni rientri nell'ambito IVA occorre valutare l'attività concretamente svolta dall'impresa, non solo l'oggetto sociale iscritto nello statuto
- La semplice detenzione o la cessione occasionale di partecipazioni, di per sé, non costituisce attività economica soggetta a IVA e non dà diritto automatico alla detrazione dell'IVA
- Solo se l'acquisizione/cessione è parte di un'attività commerciale stabile (negoziazione di titoli), o è finalizzata a interferire nella gestione delle società partecipate, o costituisce un prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, le relative operazioni possono rientrare nell'IVA
- In giudizio le autorità e i giudici devono motivare con elementi fattuali specifici (frequenza delle operazioni, scopo industriale, interventi gestionali, servizi resi alle partecipate, integrazione con l'attività principale) per qualificare come non occasionali le operazioni di partecipazione
- In situazioni analoghe, il contribuente può opporsi all'assunto dell'Amministrazione richiedendo che sia verificata concretamente la natura occasionale o professionale dell'operazione; l'onere probatorio richiede elementi oggettivi che dimostrino l'interferenza gestionale o la stabilità dell'attività di negoziazione
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