Cassazione Civile, Sentenza n. 5155/2021 del 25/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della CTR che ha accolto l'appello di Equitalia e rigettato il suo appello incidentale su cartelle di pagamento relative a maggiori imposte (Irpef/Irap/Iva). In cassazione deduce quattro motivi principali: (1) violazione del principio "ne bis in idem" per presunti precedenti giudicati favorevoli che avrebbero già annullato le stesse cartelle; (2) contestazione della regolarità delle notifiche delle cartelle (fotocopie incomplete delle relate, mancato rispetto delle formalità di notifica ex art.140 c.p.c. e mancata prova dell'invio delle raccomandate ex art.60 lett. B-bis d.P.R. 600/1973); (3) illegittima attribuzione di efficacia probatoria a copie di atti da parte della CTR e possibile disconoscimento delle stesse; (4) decadenza/prescrizione del credito tributario ex art.25 d.P.R. 602/1973 e art.2948 n.4 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per carenza di specificità alcuni motivi (mancata indicazione puntuale del capo di pronuncia impugnato, violazione dei requisiti di autosufficienza e novità) e ha ritenuto infondato il motivo relativo alle notifiche, confermando il principio secondo cui la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario è valida e la produzione degli avvisi di ricevimento (anche in copia conforme) costituisce prova sufficiente del perfezionamento della notifica. Le spese di giudizio sono a carico del ricorrente (liquidate in euro 7.200,00 oltre contributo unificato).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Rilevato in relazione al termine per impugnare le cartelle; la CTR ha ritenuto intempestiva l'impugnazione di primo grado alla luce della conoscenza precedente delle cartelle.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La Corte conferma che la notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto dal concessionario con raccomandata A.R.; la prova del perfezionamento è data dall'avviso di ricevimento, senza necessità della relata di notificazione.
c.p.c., art. 140
Richiamato dal ricorrente in relazione alle formalità di notifica; la Corte ha escluso l'applicabilità delle norme sulla notifica degli atti giudiziari quando opera la disciplina speciale dell'art.26 d.P.R. 602/73.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. B-bis
Invocato dal ricorrente per la presunta prova dell'invio delle raccomandate; la Corte ha ritenuto che l'avviso di ricevimento sia comunque idoneo a provare la notifica effettuata dal concessionario.
d.P.R. n. 602/1973, art. 25
Richiamato in relazione alla decadenza del potere di riscossione: la CTR aveva giudicato l'eccezione generica e, comunque, il decisum ha valutato la notifica come documentalmente comprovata, rendendo infondata la decadenza.
codice civile, art. 2948 n. 4
Richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale; la Corte ha ritenuto la questione non efficacemente dedotta e comunque superata dalla prova di notifica e da precedenti ricorsi proposti dal contribuente.
c.p.c., art. 360 e art. 366 (comma 1, n.4)
Norme sul ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato l'inammissibilità dei motivi per mancanza di specificità, completezza e riferibilità al decisum nonché per violazione del principio di autosufficienza e per novità.
c.c., art. 1335 e art. 2700
Richiamati nei passaggi giurisprudenziali citati: presunzione di conoscenza dell'atto consegnato e efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento come atto pubblico; la Corte ha confermato che la riferibilità della firma può essere contestata solo con querela di falso.
d.P.R. n. 445/2000, artt. 18 e 20
Richiamati dal ricorrente per questioni di efficacia probatoria delle copie; la Corte ha ritenuto che l'attestazione "copia conforme" degli avvisi di ricevimento sia idonea e che la censura richieda puntuale deduzione nei gradi di merito.
Massime di principio
- La notifica delle cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal concessionario è valida: l'avviso di ricevimento (anche in copia conforme) costituisce prova del perfezionamento della notifica.
- Per contestare l'efficacia probatoria delle notifiche basandosi sulle copie delle relate o su carenze formali è necessario aver sollevato tali eccezioni in modo specifico e documentato nei gradi di merito; in Cassazione le questioni nuove o non autosufficientemente illustrate sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici, completi e riferibili al decisum (art. 366 c.p.c.); motivi generici o che non individuano il capo di pronuncia impugnato sono dichiarati inammissibili.
- Le contestazioni sulla riferibilità della firma sull'avviso di ricevimento non sono agevolmente sindacabili in sede civile senza l'azione specifica (es. querela di falso); l'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria come atto pubblico.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza devono essere formulate con chiarezza e provate; se la notifica è documentalmente dimostrata e il contribuente ha già proposto precedenti ricorsi, tali eccezioni possono risultare infondate.
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