Cassazione Civile, Sentenza n. 5154/2021 del 25/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo in parte l'appello di Equitalia, aveva riformato la pronuncia di primo grado e ritenuto legittime tredici cartelle di pagamento (imposte dirette, IRAP e IVA per gli anni 1989-2006). Il ricorso principale articolava quattro motivi: (1) violazione del principio del ne bis in idem per pretesi giudicati favorevoli del contribuente che avrebbero già annullato le stesse cartelle; (2) irregolarità delle notifiche delle cartelle e insufficienza delle fotocopie delle relate e mancata prova delle operazioni prescritte (art.140 c.p.c., art.60 lett. B-bis DPR 600/73); (3) illegittima attribuzione di efficacia probatoria a copie inesatte/altamente contestabili (art.18 e 20 DPR 445/00; art.2719 c.c.); (4) decadenza o prescrizione quinquennale dell'obbligazione tributaria (art.25 DPR 602/73; art.2948 c.c.). Equitalia propose ricorso incidentale condizionato sul punto dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo ex art.19 d.lgs.546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato. In motivazione la Corte ha: (a) precisato che le pronunce precedenti richiamate dal ricorrente avevano annullato misure successive (ipoteca, fermo) per mancata prova di notifica, ma non avevano formato un giudicato sostanziale sulla validità delle cartelle; pertanto non era configurabile il ne bis in idem rispetto alle cartelle impugnate; (b) confermato che la prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali può essere fornita tramite gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotti dal concessionario ai sensi dell'art.26 DPR 602/73 e che le questioni sulla riferibilità della firma o sull'identità del consegnatario sono rimesse al procedimento di merito o alla querela di falso; (c) rilevato l'inammissibilità di molte censure per carenza di specificità, novità non dedotta in grado di merito e violazione del principio di autosufficienza (art.366 c.p.c. / art.360 c.p.c. requisiti formali); (d) operato, in parte, correzione della motivazione ai sensi dell'art.384 c.p.c. senza modificare il dispositivo in senso favorevole al ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 7.200,00 oltre spese).
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile; la CTR aveva correttamente ritenuto che l'estratto fosse impugnabile ai sensi di tale norma.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata dal concessionario, si perfeziona con la ricezione risultante dall'AR; l'avviso di ricevimento (anche in copia conforme) è idoneo a provare la notifica e la relativa data, senza necessità della relata di notifica prevista per gli atti giudiziari.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5
Le censure in Cassazione devono rispettare i limiti e i requisiti formali previsti (specificità, completezza, riferibilità al decisum); violazioni di tali requisiti determinano spesso l'inammissibilità del motivo.
art. 366 c.p.c.
In caso di denunzia di error in procedendo la Corte richiede l'indicazione puntuale degli elementi che consentano l'esame degli atti di merito; l'assenza di autosufficienza e di riferimenti precisi rende inammissibile o irrilevante la censura.
art. 384 c.p.c.
La Suprema Corte può correggere la motivazione quando il dispositivo è conforme al diritto; le sentenze erroneamente motivate non sono tutte soggette a cassazione se il dispositivo rimane corretto.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La censura relativa alla decadenza/ex art.25 è stata ritenuta non adeguatamente dedotta in Cassazione (novità o mancanza di autosufficienza), per cui non è stata esaminata nel merito.
art. 2948 c.c., n. 4
La doglianza sulla eventuale prescrizione quinquennale è stata considerata inammissibile per mancata attinenza al decisum e per novità, pertanto non valutata nel merito.
art. 1335 c.c.
La produzione della cartella al domicilio e l'avviso di ricevimento determinano la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; tale presunzione è superabile solo con prova della impossibilità di prendere cognizione senza sua colpa.
art. 2700 c.c.
L'avviso di ricevimento è atto pubblico che gode di efficacia probatoria e la valutazione sulla riferibilità della firma al destinatario è questione rimessa, in via ordinaria, a specifiche contestazioni (es. querela di falso).
Massime di principio
- Le sentenze che annullano misure successive (es. ipoteca o fermo) per mancata prova di notifica non determinano automaticamente un giudicato sostanziale sulle cartelle di pagamento: il ne bis in idem richiede un giudicato sulla stessa pretesa sostanziale.
- La notifica delle cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario è normalmente provata mediante l'AR; il giudice di merito valuta la regolarità ma la Cassazione non riesamina liberamente il fatto se la questione non è puntualmente e autosufficientemente dedotta.
- Per ottenere l'esame in Cassazione di vizi procedurali (error in procedendo) è necessario indicare con precisione gli atti, le circostanze e i passaggi processuali che si ritengono viziati; denunce generiche o mancanti di riferimenti sono inammissibili.
- Contestazioni sull'autenticità o conformità di copie di documenti prodotti (es. fotocopie delle relate) sono questioni di fatto ed efficacia probatoria che il giudice di merito valuta; in Cassazione tali censure sono spesso inammissibili se consistono in una rivalutazione probatoria o mancano di specificità.
- Le doglianze su decadenza o prescrizione presentate in Cassazione richiedono che la questione sia stata previamente dedotta ed evidenziata nei gradi di merito e che il ricorso risulti autosufficiente nel riprodurne i passaggi rilevanti.
- Se il dispositivo della sentenza è conforme al diritto, la Corte può correggere errori di motivazione senza accogliere il ricorso; pertanto è importante mirare il gravame al decisum più che a generiche contestazioni della motivazione.
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