Cassazione Civile, Ordinanza n. 22669/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento con cui un Comune chiedeva il pagamento di euro 34.049,00 a titolo di TASI per l’anno 2015. La Commissione tributaria provinciale aveva dato torto al contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l’appello del contribuente, aveva annullato l’avviso. Il Comune proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi di impugnazione avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo bonario e il ricorrente rinunciava al ricorso; il controricorrente accettava la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dal Comune e dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. e dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione dell’intervenuto accordo amichevole tra le parti. È stato escluso l’aumento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non si applica all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, integra il presupposto per l’estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia quando ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La misura dell’ulteriore contributo unificato è eccezionale e di stretta interpretazione; non si applica all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia non espressamente contemplata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese quando ciò risulti giustificato dall’accordo intervenuto tra le parti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica a ipotesi non contemplate, come l’estinzione per rinuncia.
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