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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21149/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’azione di ottemperanza proposta da un contribuente per ottenere l’integrale esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992 in relazione ai benefici fiscali previsti per il sisma del dicembre 1990 in Sicilia. L’Amministrazione aveva già corrisposto il 50% del rimborso, residuando ancora una quota dovuta. Il giudice dell’ottemperanza aveva ritenuto dovuto anche il residuo 50%, nominando un commissario ad acta per assicurare l’integrale attuazione del giudicato. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91/2017, e dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, assumendo che lo ius superveniens imponesse la riduzione al 50% del rimborso o comunque ne limitasse l’erogazione in ragione della capienza dei fondi; dall’altro, la nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 62-bis e 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione al termine assegnato al commissario ad acta e al mancato riconoscimento di un termine per la sospensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul titolo sostanziale del diritto già accertato con sentenza passata in giudicato, ma disciplina soltanto le modalità esecutive e contabili del pagamento. In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve individuare le misure necessarie a dare completa esecuzione al giudicato, anche mediante nomina del commissario ad acta e ricorso agli strumenti di contabilità pubblica, senza che possa operare una falcidia definitiva del credito del contribuente. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sul termine di sessanta giorni assegnato al commissario, perché non supportata dalla prova dei presupposti normativi invocati. L’Agenzia è stata condannata alle spese; non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017

    la norma disciplina le modalità e i limiti esecutivi dei rimborsi per i benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, ma non estingue né riduce in via sostanziale il credito già accertato con giudicato; l’eventuale incapienza dei fondi rileva in fase di attuazione/ottemperanza

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017

    convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123/2017

    interviene sulla disciplina dei rimborsi, prevedendo la possibile riduzione percentuale e l’arresto dei pagamenti per esaurimento delle risorse, ma senza incidere sul diritto sostanziale riconosciuto con giudicato

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    costituisce il presupposto originario del diritto al rimborso per le imposte versate in ragione del sisma del dicembre 1990 in Sicilia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall’Agenzia

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro formale della censura di nullità della sentenza dedotta dall’Agenzia

  • art. 62-bis D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dall’Agenzia a sostegno della censura sul termine al commissario, ma la Corte rileva che non sono stati allegati né provati i presupposti applicativi

  • art. 70, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992

    norma invocata in relazione al giudizio di ottemperanza tributario; la Corte conferma che il giudice può adottare determinazioni specifiche per l’esecuzione del giudicato

  • art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996

    convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30

    consente l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento nonostante la temporanea mancanza di fondi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato perché la soccombenza riguarda un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • Protocollo n. 1 CEDU, art. 1

    la soluzione interpretativa è ritenuta conforme al principio del giusto equilibrio e alla tutela dei diritti patrimoniali

  • art. 70 D.Lgs. n. 546/1992

    il giudizio di ottemperanza tributario è la sede naturale per l’attuazione del giudicato di rimborso e per l’adozione di misure specifiche in caso di incapienza dei fondi

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario avente ad oggetto un giudicato di condanna al rimborso di imposte connesse a benefici fiscali per eventi calamitosi, la disciplina sopravvenuta che limiti le risorse o preveda una riduzione percentuale dei pagamenti non incide sul diritto sostanziale definitivamente accertato, ma solo sulle modalità di esecuzione del pagamento.
  • Se i fondi stanziati risultano incapienti, il giudice dell’ottemperanza deve adottare misure concrete e specifiche per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato, anche tramite la nomina di un commissario ad acta e l’utilizzo degli strumenti di contabilità pubblica previsti, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Non è consentito considerare correttamente eseguito un giudicato di rimborso quando il contribuente abbia ricevuto solo una parte della somma definitivamente riconosciuta, poiché la riduzione del pagamento non si traduce in una falcidia del credito accertato.
  • La censura sulla fissazione del termine per il commissario ad acta è infondata se non vengono allegati e provati i presupposti normativi che giustificano la richiesta di sospensione o di diversa scansione temporale dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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