Cassazione Civile, Ordinanza n. 00153/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Alcuni medici che avevano prestato attività di continuità assistenziale presso un'Azienda USL chiedevano l'accertamento del diritto a un incremento della retribuzione per tutte le ore in cui avevano svolto attività ambulatoriale nell'ambito del servizio di guardia medica. La Corte d'appello aveva ritenuto, da un lato, che l'art. 67 dell'ACN 23.3.2005 prevedesse per la continuità assistenziale un novero onnicomprensivo di interventi, salvo diverse previsioni degli accordi regionali, e, dall'altro, che il maggiore compenso fosse dovuto solo se l'Azienda avesse istituito un vero e proprio ambulatorio di medicina generale con un modello organizzativo previamente definito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: nullità della sentenza e del procedimento per mancata udienza d'appello in violazione delle norme emergenziali e dei principi del giusto processo; violazione dell'art. 67 ACN e dell'Accordo regionale Emilia-Romagna, sostenendo che l'attività ambulatoriale dovesse essere pagata con l'indennità più alta; errori nella valutazione delle prove, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova dello svolgimento obbligatorio di prestazioni ambulatoriali. L'Azienda USL ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, sostenendo che non fosse stato istituito alcun ambulatorio di medicina generale presso le sedi di continuità assistenziale.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi principali perché ha accolto l'eccezione di tardività del ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di controversia trattata con rito del lavoro, non si applicasse la sospensione feriale dei termini; inoltre, in base al principio di apparenza, il rito adottato e la qualificazione della controversia operata dal giudice di merito rilevano ai fini del computo del termine per impugnare. Poiché la sentenza d'appello era stata notificata il 14.7.2020 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 13.10.2020, il termine breve di sessanta giorni era già spirato. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili in cassazione, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché tardivo.
art. 67 ACN 23.3.2005
richiamato dai ricorrenti come fonte del preteso diritto all'aumento retributivo; la Corte non ne ha esaminato la corretta applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
Accordo regionale Emilia-Romagna 2006
richiamato per sostenere la spettanza del compenso maggiorato solo in presenza di un ambulatorio di medicina generale istituito con modello organizzativo prefissato.
evocato per la dedotta lesione del principio di oralità nel giudizio di appello.
evocato per la dedotta lesione del principio di oralità nel giudizio di appello.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla mancata udienza e sulla tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla mancata udienza e sul giusto processo.
invocato per sostenere che in appello dovesse essere celebrata udienza.
richiamato per la disciplina della sospensione straordinaria covid, ritenuta comunque non più operante al momento rilevante.
richiamato per qualificare il rapporto dei medici convenzionati come rapporto rientrante nel rito del lavoro e nella giurisdizione ordinaria.
interpretabile nel senso che esclude dalla sospensione feriale le controversie di lavoro e previdenza, e che tale esclusione opera anche per le controversie trattate con rito del lavoro.
indicato come disciplina del termine breve di impugnazione, pari a sessanta giorni nel caso concreto.
richiamato in relazione al termine lungo di impugnazione e alla sua compatibilità costituzionale.
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
richiamato nella ricostruzione della natura libero-professionale e convenzionale del rapporto tra medici e USL.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di principi di attività amministrativa e provvedimentale.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di obblighi dell'amministrazione.
art. 16 r.d. n. 2440/1923
richiamato nel ricorso incidentale sui profili di copertura e autorizzazione della spesa.
art. 17 r.d. n. 2440/1923
richiamato nel ricorso incidentale sui profili di copertura e autorizzazione della spesa.
art. 18 r.d. n. 2440/1923
richiamato nel ricorso incidentale sui profili di copertura e autorizzazione della spesa.
art. 19 r.d. n. 2440/1923
richiamato nel ricorso incidentale sui profili di copertura e autorizzazione della spesa.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'istituzione del servizio sanitario e dell'ambulatorio di medicina generale.
Massime di principio
- Nelle controversie dei medici convenzionati con le aziende sanitarie, il rapporto è di natura libero-professionale parasubordinata e le relative controversie appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del termine per proporre impugnazione, rileva il rito concretamente adottato dal giudice di merito e la qualificazione della controversia che emerge dal provvedimento, secondo il principio dell'apparenza; tale criterio vale anche per l'applicazione o meno della sospensione feriale.
- Le controversie trattate con rito del lavoro non beneficiano della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche se la qualificazione della controversia sia controversa o eventualmente non perfettamente esatta.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, esso è inammissibile, con assorbimento degli eventuali ricorsi incidentali condizionati.
- La censura sul merito dell'interpretazione del contratto collettivo e sulla prova dei fatti non può essere esaminata quando l'impugnazione sia tardiva e quindi inammissibile.
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