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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00154/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un medico di continuità assistenziale per il pagamento di differenze retributive relative all’attività ambulatoriale svolta tra ottobre 2013 e novembre 2015, che egli assumeva dovergli essere remunerata secondo la quota oraria prevista dall’art. 59 dell’AIR Emilia-Romagna, e non secondo il compenso previsto per la continuità assistenziale dall’ACN. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, nel caso concreto, le sedi di continuità assistenziale di Piacenza funzionassero di fatto come ambulatori di medicina generale nelle fasce orarie del servizio e che ciò giustificasse il diverso compenso. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 67 e 72 dell’ACN e di norme di legge, sostenendo che le visite ambulatoriali rientrano nell’attività ordinaria del medico di continuità assistenziale e che la nozione di attività territoriale comprende anche tale prestazione; 2) violazione dell’AIR Emilia-Romagna e di norme amministrative e contabili, deducendo che l’Ambulatorio di Medicina Generale previsto dall’accordo regionale è un servizio pubblico aggiuntivo, con propria formale istituzione e assegnazione di medici secondo procedura pubblica, mai disposta nei confronti del medico; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando che la corte d’appello avesse ritenuto non contestata la documentazione fotografica e che avesse desunto da essa l’esistenza di veri ambulatori di medicina generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non censurava l’affermazione della corte territoriale secondo cui, se le prestazioni territoriali coincidessero con quelle ambulatoriali, vi sarebbe contraddizione interna nell’art. 62 dell’ACN. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile perché fondato sulla violazione diretta di un accordo integrativo regionale, il cui esame interpretativo è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di contratti collettivi nazionali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva il decisum: la corte territoriale aveva valorizzato non solo le foto, ma anche la mancata contestazione delle allegazioni e altri elementi documentali, mentre la dedotta erronea valutazione della prova non integra il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. né una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 59 AIR Emilia-Romagna

    quota oraria prevista dall’art. 59

    richiamato quale base della pretesa del medico al diverso compenso per l’attività ambulatoriale

  • art. 67 ACN MMG 23.3.2005-25.7.2009

    invocato dalla ricorrente per sostenere che le visite ambulatoriali rientrassero nell’attività ordinaria di continuità assistenziale

  • art. 72 ACN MMG 23.3.2005-25.7.2009

    ritenuto dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe il compenso della prestazione contestata; la Corte richiama il suo rapporto con la disciplina dell’art. 62 ACN

  • art. 48 L. 833/1978

    norma richiamata nel primo motivo insieme ad altre disposizioni del sistema sanitario nazionale

  • art. 14 L. 833/1978

    norma richiamata nel primo motivo

  • art. 25 L. 833/1978

    norma richiamata nel primo motivo

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    norma richiamata nel primo motivo nel contesto della disciplina dell’assistenza territoriale

  • art. 47 ACN MMG

    richiamato nel primo motivo come disposizione del medesimo accordo collettivo nazionale

  • art. 1 L. 241/1990

    richiamato nel secondo motivo in tema di attività amministrativa e principi di legalità/procedimentalizzazione

  • art. 2 L. 241/1990

    richiamato nel secondo motivo

  • artt. 16, 17, 18 e 19 R.D. n. 2440/1923

    richiamati nel secondo motivo con riferimento ai profili di copertura e regolarità della spesa

  • art. 50 L. 833/1978

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 97 Cost.

    invocato per i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ribadisce che non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il libero convincimento del giudice di merito è insindacabile salvo l’uso di prove non dedotte o prove legali mal valutate

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare che la violazione dei contratti collettivi è denunciabile in cassazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro invocato nei motivi di ricorso; la Corte esclude che consenta la denuncia diretta della violazione di un accordo integrativo regionale

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte come base del particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e per escludere che sia utilizzabile per contestare la mera valutazione di documenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione, il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non incide sulla specifica argomentazione decisiva adottata dal giudice di merito, è inammissibile.
  • La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali; l’interpretazione di accordi integrativi regionali o territoriali appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione della valutazione delle prove o la diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che richiedevano invece valutazione; non basta lamentare una mera inaccurata ponderazione delle risultanze probatorie.
  • Quando la disciplina collettiva distingue tra prestazioni territoriali e prestazioni ambulatoriali, l’interpretazione che le sovrapponga senza considerare la struttura interna della norma può essere censurata solo se si confuta specificamente il rapporto tra le disposizioni contrattuali richiamate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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