Cassazione Civile, Ordinanza n. 00154/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico di continuità assistenziale per il pagamento di differenze retributive relative all’attività ambulatoriale svolta tra ottobre 2013 e novembre 2015, che egli assumeva dovergli essere remunerata secondo la quota oraria prevista dall’art. 59 dell’AIR Emilia-Romagna, e non secondo il compenso previsto per la continuità assistenziale dall’ACN. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, nel caso concreto, le sedi di continuità assistenziale di Piacenza funzionassero di fatto come ambulatori di medicina generale nelle fasce orarie del servizio e che ciò giustificasse il diverso compenso. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 67 e 72 dell’ACN e di norme di legge, sostenendo che le visite ambulatoriali rientrano nell’attività ordinaria del medico di continuità assistenziale e che la nozione di attività territoriale comprende anche tale prestazione; 2) violazione dell’AIR Emilia-Romagna e di norme amministrative e contabili, deducendo che l’Ambulatorio di Medicina Generale previsto dall’accordo regionale è un servizio pubblico aggiuntivo, con propria formale istituzione e assegnazione di medici secondo procedura pubblica, mai disposta nei confronti del medico; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando che la corte d’appello avesse ritenuto non contestata la documentazione fotografica e che avesse desunto da essa l’esistenza di veri ambulatori di medicina generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non censurava l’affermazione della corte territoriale secondo cui, se le prestazioni territoriali coincidessero con quelle ambulatoriali, vi sarebbe contraddizione interna nell’art. 62 dell’ACN. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile perché fondato sulla violazione diretta di un accordo integrativo regionale, il cui esame interpretativo è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di contratti collettivi nazionali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva il decisum: la corte territoriale aveva valorizzato non solo le foto, ma anche la mancata contestazione delle allegazioni e altri elementi documentali, mentre la dedotta erronea valutazione della prova non integra il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. né una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 59 AIR Emilia-Romagna
quota oraria prevista dall’art. 59
richiamato quale base della pretesa del medico al diverso compenso per l’attività ambulatoriale
art. 67 ACN MMG 23.3.2005-25.7.2009
invocato dalla ricorrente per sostenere che le visite ambulatoriali rientrassero nell’attività ordinaria di continuità assistenziale
art. 72 ACN MMG 23.3.2005-25.7.2009
ritenuto dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe il compenso della prestazione contestata; la Corte richiama il suo rapporto con la disciplina dell’art. 62 ACN
art. 48 L. 833/1978
norma richiamata nel primo motivo insieme ad altre disposizioni del sistema sanitario nazionale
art. 14 L. 833/1978
norma richiamata nel primo motivo
art. 25 L. 833/1978
norma richiamata nel primo motivo
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
norma richiamata nel primo motivo nel contesto della disciplina dell’assistenza territoriale
art. 47 ACN MMG
richiamato nel primo motivo come disposizione del medesimo accordo collettivo nazionale
art. 1 L. 241/1990
richiamato nel secondo motivo in tema di attività amministrativa e principi di legalità/procedimentalizzazione
art. 2 L. 241/1990
richiamato nel secondo motivo
artt. 16, 17, 18 e 19 R.D. n. 2440/1923
richiamati nel secondo motivo con riferimento ai profili di copertura e regolarità della spesa
art. 50 L. 833/1978
richiamato nel secondo motivo
art. 97 Cost.
invocato per i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
art. 115, comma 1, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo; la Corte ribadisce che non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il libero convincimento del giudice di merito è insindacabile salvo l’uso di prove non dedotte o prove legali mal valutate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che la violazione dei contratti collettivi è denunciabile in cassazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro invocato nei motivi di ricorso; la Corte esclude che consenta la denuncia diretta della violazione di un accordo integrativo regionale
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla Corte come base del particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e per escludere che sia utilizzabile per contestare la mera valutazione di documenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non incide sulla specifica argomentazione decisiva adottata dal giudice di merito, è inammissibile.
- La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali; l’interpretazione di accordi integrativi regionali o territoriali appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione della valutazione delle prove o la diversa lettura del materiale istruttorio.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che richiedevano invece valutazione; non basta lamentare una mera inaccurata ponderazione delle risultanze probatorie.
- Quando la disciplina collettiva distingue tra prestazioni territoriali e prestazioni ambulatoriali, l’interpretazione che le sovrapponga senza considerare la struttura interna della norma può essere censurata solo se si confuta specificamente il rapporto tra le disposizioni contrattuali richiamate.
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