Cassazione Civile, Ordinanza n. 00148/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'azienda sanitaria è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito favorevole ai medici, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre medici di base, legati da rapporto associativo, volta a ottenere dall'azienda sanitaria l'indennità di collaboratore di studio in misura intera per il periodo 1.1.2008-31.12.2009. Il Tribunale di Benevento aveva accolto le domande e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto tre motivi: 1) ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario e incompetenza per materia del giudice del lavoro, sostenendo la devoluzione al TAR Campania o al Tribunale civile di Benevento, e ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali in relazione a varie fonti normative; 2) ha lamentato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle disposizioni dell'accordo integrativo regionale e degli accordi collettivi nazionali di medicina generale, contestando l'interpretazione delle norme che disciplinano la misura dell'indennità; 3) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 414, n. 4, c.p.c., sostanzialmente contestando la prova e l'allegazione dei presupposti del diritto. La Corte ha rilevato che le questioni di giurisdizione e competenza erano inammissibili perché il tribunale aveva deciso nel merito, con formazione di giudicato implicito, e tali questioni non risultavano riproposte in appello. Ha poi ritenuto inammissibili anche le altre censure: da un lato, perché formulate in modo promiscuo anche sotto il profilo del vizio motivazionale non più deducibile in presenza di doppia conforme; dall'altro, perché la violazione diretta poteva riguardare solo i contratti collettivi nazionali e non gli accordi integrativi regionali; inoltre la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome, tra cui il giudicato formatosi su precedenti annualità e la mancata allegazione di fatti sopravvenuti ostativi, motivo non specificamente censurato. La Corte ha anche osservato che i motivi tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle note amministrative già esaminate nei gradi di merito.
Norme richiamate
commi 1, nn. 3 e 5; comma 4
Il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale nei casi in cui operi il regime della doppia conforme; la violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti previsti dalla norma.
In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il ricorso in cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
È stata invocata per censurare l'interpretazione della disciplina collettiva, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze nella parte in cui richiedevano una rivalutazione del merito.
È stata invocata insieme all'art. 1362 c.c. per contestare l'interpretazione sistematica delle fonti collettive; la Corte non ha ritenuto ammissibile la censura nei termini proposti.
Richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina dell'indennità di collaboratore di studio.
Riconosce l'indennità in ragione del numero degli assistiti e rinvia agli accordi regionali per la concreta disciplina della misura spettante ai medici in rapporto associativo.
Accordo Integrativo Regionale Campania, BURC n. 32 del 21.7.2003
art. 45, punto 2; art. 45, lett. B4
Per i medici costituenti una medicina di gruppo prevede la corresponsione del contributo in misura piena; non prevede la suddivisione dell'indennità né un requisito orario minimo per ciascun medico.
CCNL 2008/2009
Richiamato come fonte contrattuale collettiva nella censura della ricorrente.
A.C.N. Medicina Generale 2004/2005
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della diversa disciplina invocata.
A.C.N. Medicina Generale 2008-2009
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della diversa disciplina invocata.
Invocato per sostenere che mancasse la prova dei presupposti del diritto azionato.
Invocato per contestare l'adeguatezza dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere costruito in modo promiscuo anche sul vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché tale censura è preclusa nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
- Le questioni di giurisdizione e competenza per materia devono essere specificamente coltivate nei gradi di merito; se il giudice di primo grado ha deciso nel merito e la parte non ripropone la questione in appello, può formarsi giudicato implicito.
- La violazione diretta delle norme collettive è deducibile in cassazione solo con riguardo ai contratti e accordi collettivi nazionali, non anche agli accordi integrativi regionali.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e una di esse non viene censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ratio non impugnata resta idonea da sola a sorreggere la decisione.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito attraverso la rilettura di documenti e note amministrative già esaminati dai giudici di merito.
- Per il riconoscimento dell'indennità ai medici in rapporto associativo, rileva la disciplina collettiva applicabile e il rinvio agli accordi regionali per la concreta quantificazione; la previsione regionale può stabilire la misura piena del contributo e, se non introduce riparti o requisiti ulteriori, non è consentito imporli in via interpretativa.
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